
Montag, 21 Dezember 2015 08:27
Entro il 31 dicembre, data certa, per le perdite su crediti Anno 2015
![]() |
Il numero crescente di cattivi pagatori impone alle imprese anche quest’anno la problematica e complessa verifica relativa alle perdite sui crediti. |
Negli ultimi anni il trattamento delle perdite ai fini delle determinazione del reddito d’impresa è stato più volte modificato:
- DL 83/2012 decorrenza periodo d’imposta 2012
- L 147 /2013 decorrenza periodo d’imposta 2013
- D.Lgs internazionalizzazione decorrenza periodo d’imposta 2015
L’ultimo decreto (D.Lgs internazionalizzazione) al comma 5 – bis inserito nell’articolo 101 del Tuir stabilisce che la perdita su crediti è deducibile nel periodo di imputazione in bilancio, anche se lo stesso è successivo a quello in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale. La deduzione non deve però avvenire in un esercizio successivo a quello nel quale il credito deve essere cancellato dal bilancio secondo i principi contabili.
In pratica si può optare per la deduzione fiscale tra l’apertura della procedura concorsuale e la cancellazione.
Per i debitori non soggetti a procedura concorsuale rimane il caposaldo degli elementi certi e precisi per il diritto alla deducibilità. Pertanto occorre la prova d’irrecuperabilità del credito che deriva dall’esito infruttuoso delle azioni esecutive intraprese oppure dall’anti economicità delle azioni di recupero, eccezione fatta per:
- Crediti di modesta entità decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento
- Il diritto alla riscossione è prescritto
- I crediti sono cancellati in bilancio
Per i crediti di modesta entità decorsi 6 mesi dalla scadenza si ricordano i parametri anch’essi oggetto di modifiche:
- crediti fino a € 5.000 per le imprese con fatturato uguale o maggiore di € 100 milioni
- crediti fino a € 2.500 per le imprese con fatturato inferiore a € 100 milioni
Per la prescrizione del credito il termine generale è di dieci anni salvo interruzione o sospensione della stessa mentre per alcune tipologie i termini sono più brevi: 1 anno per i premi assicurativi, spedizione, trasporti e provvigioni mediatore; 5 anni per somministrazione di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici ecc.
Per la cancellazione dei crediti in bilancio le ipotesi che comportano la deducibilità della perdita:
- Cartolarizzazione
- Vendita del credito (factoring con cessione pro soluto)
- Conferimento del credito
- Forfaiting
- Datio in solutum
E per fortuna che ogni nuovo decreto ha come obiettivo la semplificazione...
Fonte / Source: | Achille Tesseri – Consulente Gestione Crediti |
Riferimento al Network OuNet / Relates to: | Outsourcing Network |