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Thursday, 10 June 2021 09:00

Contratto di espansione: Cos'è e come funziona



Lo strumento è stato riconfermato, dopo un avvio sperimentale, dalla legge di Bilancio 2021, riducendo la soglia minima e permettendo così l'accesso allo scivolo pensionistico anche alle aziende di dimensioni più ridotte.


Il contratto di espansione è uno strumento volto a favorire le riconversioni aziendali e ristrutturazioni degli organici. Lo strumento è stato riconfermato, dopo un avvio sperimentale, dalla legge di Bilancio 2021, nell’ambito delle misure finalizzate al rilancio delle imprese.
Di particolare rilievo è senz’altro l’abbassamento della soglia limite alle aziende con almeno 100 dipendenti (o consolidati Gruppi di Imprese con singoli organici inferiori, che assommati raggiungano la soglia minima).

In breve: le aziende interessate possono avviare, nell’ambito delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano una modifica strutturale dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico, nonché un più razionale impiego delle competenze professionali in organico, e in ogni caso prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, una procedura di consultazione per la stipula di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si potrebbe definire come una “staffetta generazionale” che può avvicinare al lavoro giovani con profili più coerenti con le esigenze del mercato e nel contempo accompagnare alla pensione coloro che, invece, risultano meno “compatibili” con le competenze richieste. Per il calcolo dei lavoratori necessari al raggiungimento della soglia minima, vanno considerati tutti quelli occupati mediamente nel semestre precedente la data di sottoscrizione del contratto di espansione con qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) e qualunque tipologia contrattuale.

Scendendo nel pratico l’intesa raggiunta deve dare vita ad un vero contratto sottoscritto tra le parti che evidenzi:

a) il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;

b) la programmazione temporale delle assunzioni;

c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;

d) il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile previsto di accompagnamento alla pensione;

e) la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio, per l’intero periodo di spettanza teorica.

L’accesso all’ assegno mensile di accompagnamento alla pensione è subordinato alla successiva adesione al programma di esodo da parte del lavoratore. La cessazione del rapporto di lavoro si configura pertanto come una risoluzione consensuale che, consentendo di accedere a sussidi successivi che incorporeranno la NASpI, prevede l’obbligo per il datore di lavoro del pagamento del ticket di licenziamento. I lavoratori che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro vengono accompagnati alla pensione da una indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS.

I lavoratori interessati devono trovarsi a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della Pensione, a carico dell’INPS, per le seguenti casistiche:

· pensione di vecchiaia, avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

· pensione anticipata, secondo quanto previsto dal D.L. n. 201/2011.

Naturalmente il conseguimento di un trattamento pensionistico prima dei 60 mesi determinerà la cessazione dell’indennità di accompagnamento e della relativa contribuzione correlata.

I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla struttura INPS territorialmente competente, l’accordo sottoscritto e il “Modello di accreditamento e variazioni”, disponibile sul portale INPS.

La procedura consente di aprire un canale di comunicazione tra l’azienda e l’INPS per la trasmissione biunivoca dei dati. Il datore di lavoro comunicherà all’Istituto l’elenco dei lavoratori potenzialmente interessati dal programma di esodo e l’INPS procederà ad una verifica, per ciascuno di essi, volta alla certificazione della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.

La certificazione del diritto rappresenta la base informativa che consente al datore di lavoro di definire la reale platea dei soggetti destinatari della procedura di esodo, escludendo tutti i lavoratori che matureranno la prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata oltre i 60 mesi ovvero coloro che abbiano già maturato un pregresso diritto alla pensione anticipata ordinaria o alla pensione di vecchiaia.

L’azienda comunicherà pertanto la data di cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore destinatario della procedura di esodo (data limite 30/11/2021) alla struttura INPS che, a sua volta, determinerà l’importo dell’indennità e la data della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata. L’Istituto, quindi, genererà in via automatica una lettera di certificazione per ciascuno dei lavoratori interessati contenente le predette informazioni, che verrà messa a disposizione del datore di lavoro esodante sul sito INPS nel “Portale Prestazione Atipiche”.

L’indennità mensile –come detto- è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sarà l’INPS pertanto ad effettuare il calcolo della somma dovuta al lavoratore e a provvedere, dietro provvista finanziaria del datore di lavoro, alla sua liquidazione. All’importo così determinato andrà sottratto l’importo della NASpI che sarebbe spettata al lavoratore.

Il lavoratore percepirà una somma mensile, per 13 mensilità, “simile” al suo futuro trattamento pensionistico ma sarà una somma di accompagnamento allo stesso e non una anticipazione di pensione.

L’indennità mensile è assoggettata alla tassazione ordinaria.

Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione, nonché la relativa contribuzione correlata (ove dovuta). Al fine di garantire la continuità del flusso finanziario l’azienda esodante deve consegnare alla sede INPS competente un documento bancario attestante la fideiussione a garanzia degli obblighi di cui al programma di esodo.

Ultimo elemento da considerare è che la legge non prevede alcun divieto per il lavoratore di rioccuparsi successivamente alla risoluzione del rapporto con l’azienda esodante e di percepire pertanto ulteriori trattamenti economici. In tal caso non ci sarà alcuna sospensione o riduzione dell’indennità mensile percepita dal lavoratore che pertanto potrà cumularsi con redditi derivanti da qualunque tipologia di lavoro sia subordinato che autonomo.



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