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Monday, 12 July 2021 09:00

Ecommerce e Iva: il regime opzionale OSS da luglio 2021


Il nuovo regime opzionale OSS, entrato in vigore lo scorso 1° luglio 2021, è dedicato agli operatori che effettuano vendite di beni o servizi online verso privati consumatori residenti in UE oltre la soglia di 10.000 euro.


L’entrata in vigore del regime OSS (One Stop Shop), originariamente prevista dalla Direttiva Ue n. 2455/2017 il 1°gennaio 2021, è stata posticipata al 1° luglio 2021 in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19. In buona sostanza il regime OSS rappresenta il sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ricomprende le seguenti fattispecie:

  • Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o  tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
  • Vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • Vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
  • Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Sostanzialmente, la principale novità di questo regime sta nel fatto che per l’operatore economico è possibile effettuare la registrazione telematica Iva in un solo Stato UE per tutte le vendite a distanza di beni/servizi effettuate nei confronti dei consumatori privati. Tale adempimento avviene attraverso la presentazione di una dichiarazione telematica trimestrale unica ai fini Iva.

L’adesione al regime Iva OSS rappresenta una misura di semplificazione, in quanto i soggetti passivi che optano per il regime speciale non sono tenuti ad identificarsi ai fini Iva in tutti gli Stati membri di consumo per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta ivi dovuta, ma devono presentare un’unica dichiarazione ed effettuano un unico versamento per l’Iva dovuta in tutti gli Stati membri di consumo.
Se, nel corso dell’anno, il predetto limite viene superato si applica il principio di imposizione a destinazione; in caso contrario, e sempreché il fornitore non opti per l’imposizione nello Stato membro di destinazione, la cessione è interna allo Stato membro di origine, da dove i beni partono a destinazione del cessionario.

La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83/2021 precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s’intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.


Tabella riepilogo: criteri territorialità cessione di beni e prestazione di servizi B2C

SOGLIA ANNUA DI RILEVANZATERRITORIALITÀ IVA

< 10.000 euro, al netto dell’Iva

Iva nel Paese di origine, salvo opzione per l’imponibilità nel Paese di destinazione

> 10.000 euro, al netto dell’Iva

Iva nel Paese di destinazione, previa identificazione ai fini Iva o adesione al regime OSS


Gli operatori economici che superano la soglia di 10.000 euro, per gli obblighi Iva possono seguire due strade:

  • Identificarsi ai fini IVA in ciascuno degli Stati in cui sono situati i consumatori finali a cui vengono effettuate le vendite;
  • Assolvere direttamente nello stato i identificazione Iva la liquidazione trimestrale dell’Iva, tramite il regime speciale OSS.


Dichiarazione Iva OSS e versamento dell’imposta

La dichiarazione Iva OSS deve essere presentata, in via elettronica, per ciascun periodo d’imposta, entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre. La dichiarazione Iva deve essere presentata anche se non è stata effettuata alcuna operazione nel corso del trimestre oggetto di comunicazione. Il periodo d’imposta è trimestrale per le operazioni effettuate secondo gli schemi Ue e non-Ue, mensile con lo schema d’importazione.

Il soggetto passivo deve versare l’Iva nello Stato in cui è identificato applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Il debito d’imposta è il totale dell’Iva risultante dalla dichiarazione, sarà poi lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo.


Regime OSS ed esonero dalla fatturazione delle operazioni

Un aspetto importante collegato al regime OSS riguarda la necessità, per fornitori e piattaforme di vendita a distanza, di conservare i dati delle operazioni effettuate. Infatti, tra le semplificazioni che derivano dall’applicazione dei regimi speciali si colloca l’esonero dall’obbligo di fatturazione (salvo la possibilità per gli Stati membri di disporre diversamente). L’applicazione del regime opzione OSS (e IOSS), infatti, permette di tenere traccia dell’operazione effettuata attraverso il portale telematico. Tale tracciamento può essere seguito e monitorato direttamente delle amministrazioni finanziarie degli Stati coinvolti, in modo da comunicare e scambiarsi i dati utili alle attività di accertamento e controllo delle operazioni.
Questo significa che, comunque, l’operatore deve effettuare nei termini la registrazione contabile dell’operazione e la conservazione dei dati rilevanti. In particolare, la normativa prevede che la documentazione delle operazioni debba essere conservata sino al termine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e sia fornita in formato elettronico, su richiesta, alle autorità fiscali degli Stati membri ove le operazioni sono state effettuate.


Portali elettronici che intervengono nelle vendite a distanza

Quando la vendita a distanza di beni da uno Stato membro UE all’altro o da Paesi terzi a destinazione nella UE è facilitata dall’utilizzo di un’interfaccia elettronica (marketplace), una piattaforma online, un portale o mezzi analoghi, si assiste ad una finzione giuridica nell’applicazione dell’Iva.

A tale fine, i soggetti che, attraverso l’uso di piattaforme elettroniche, facilitano le vendite a distanza sono considerati coloro che effettuano le vendite in questione. Per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, la presunzione è limitata alle vendite di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Pertanto, per le suddette vendite a consumatori finali, effettuate tramite un’interfaccia elettronica, si presume che diano luogo a 2 operazioni:

  • Una cessione dal fornitore sottostante all’interfaccia elettronica (fornitura B2B);
  • Una cessione dall’interfaccia elettronica al cliente (fornitura B2C).

Il soggetto passivo che facilita la vendita attraverso l’utilizzo dell’interfaccia elettronica è considerato, quindi, quale rivenditore dei beni nelle seguenti 2 ipotesi:

  • Vendite a distanza di beni importati dai territori terzi o Paesi terzi di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
  • Vendite di beni all’interno della UE da parte di un soggetto passivo non stabilito nella UE a un non soggetto passivo, laddove nell’ambito di tale fattispecie sono comprese sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni sia le cessioni domestiche, vale a dire le vendite di beni in partenza da magazzini presenti nel territorio di uno Stato e arrivo a un consumatore nello stesso Stato, a condizione che il fornitore sottostante sia un soggetto extra UE.



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