Wednesday, 21 May 2025 08:00
La Determinazione del Compenso per gli Amministratori nelle Società di Capitali
![]() | Un’analisi chiara e aggiornata sul compenso degli amministratori di società di capitali: dai criteri di determinazione, alle modalità di remunerazione, con focus su fiscalità, deducibilità in campo all'impresa, tempistiche e margini di scelta ammessi dalla normativa. |
Per le società di capitali, il riferimento normativo per la determinazione dei compensi degli amministratori è l’articolo 2389 del Codice Civile.
La norma prevede che:
““i compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”.
In assenza di specifiche indicazioni nello statuto sociale, la determinazione del compenso degli amministratori nelle società di capitali è disciplinata dall’art. 2364, comma 1, n. 3 del Codice Civile. Tale norma stabilisce che, nelle società prive di consiglio di sorveglianza, è l’assemblea ordinaria a dover fissare il compenso degli amministratori.
Dal punto di vista giuridico, l’organo amministrativo ricopre un ruolo organico all’interno della struttura societaria, essendo titolare delle funzioni gestorie. Ciò implica che il compenso non è dovuto automaticamente. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la qualifica di amministratore non comporta, di per sé, alcun diritto al compenso in assenza di una specifica previsione.
Proprio per questa natura, al rapporto non si applicano né l’art. 36 della Costituzione (relativo al diritto alla retribuzione dei lavoratori), né l’art. 409 c.p.c. sulle controversie di lavoro. Inoltre, non solo il compenso può essere omesso, ma tale gratuità può essere anche espressamente prevista dallo statuto.
Tuttavia, fuori dai casi di gratuità formalmente stabiliti, si applica la regola generale dell’onerosità dell’incarico ai sensi dell’art. 2389 c.c.: spetta quindi all’assemblea, al momento della nomina o con successiva deliberazione, determinare l’ammontare del compenso spettante. In mancanza di delibera assembleare o di previsione statutaria, ogni altra modalità di determinazione è da considerarsi inefficace.
In assenza di una dichiarata gratuità, il compenso è da considerarsi dovuto e l’amministratore può far valere in giudizio il proprio diritto alla remunerazione. La giurisprudenza – sia di merito che di legittimità – è unanime nel riconoscere questa possibilità.
Forme di retribuzione
la remunerazione degli amministratori può essere strutturata non solo in forma fissa, ma anche attraverso strumenti partecipativi, come:
-
la partecipazione agli utili;
-
il diritto di sottoscrivere azioni di futura emissione a un prezzo predeterminato.
Per gli amministratori che ricoprono particolari cariche previste dallo statuto, la determinazione del compenso spetta al Consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale. Se previsto dallo statuto, l’assemblea può stabilire un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli con incarichi speciali.
In mancanza di indicazioni nel contratto sociale, è necessaria una delibera assembleare esplicita per determinare la misura del compenso. Non è però obbligatorio che tale delibera avvenga prima o al momento della nomina: è legittimo che il compenso sia stabilito anche dopo la fine dell’esercizio di riferimento, purché la decisione sia assunta espressamente in sede di approvazione del bilancio.
A conferma di ciò, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24652/2022, ha stabilito che:
“Il difetto di specifica delibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degli amministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera di approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamente approvato la relativa voce, non essendo sufficiente la semplice approvazione del bilancio contenente detta voce”.
Aspetti Fiscali: Deducibilità e Tempistiche di Pagamento
Per quanto riguarda la deducibilità fiscale del compenso:
- Il compenso è deducibile per cassa: ciò significa che, per essere dedotto nell'anno, deve essere effettivamente pagato entro il 12 gennaio dell'anno successivo;
- Qualora il pagamento avvenga dopo tale data, la deduzione sarà posticipata all’esercizio in cui avverrà il pagamento.
Questo principio discende dall’equiparazione del compenso a quelli corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi.
Dividendi come Alternativa al Compenso
In alternativa al compenso mensile, è possibile optare per una remunerazione attraverso la distribuzione di utili, ovvero dividendi. Questa scelta ha impatti rilevanti sia per la società che per l’amministratore:
Aspetto | Compenso | Dividendo |
---|---|---|
Trattamento fiscale per la società | Costo deducibile (per cassa) | Non deducibile |
Tassazione per l’amministratore | Aliquota IRPEF ordinaria (cumulabile con altri redditi) | Ritenuta del 26% a titolo d’imposta |
Frequenza | Periodica (es. mensile, trimestrale) | Una tantum |
Rilevanza previdenziale | Rilevante | Non rilevante |
Secondo la giurisprudenza, la scelta tra le due modalità può essere effettuata anche ex post, ovvero alla chiusura dell’esercizio, pur con conseguenze sulla deducibilità del costo per l’azienda.
Conclusioni
La decisione tra un compenso ordinario e una remunerazione tramite dividendi deve essere valutata attentamente, considerando:
-
il carico fiscale complessivo per azienda e amministratore;
-
la strategia retributiva desiderata (continua o straordinaria);
-
e la possibilità di deduzione del costo nel periodo d’imposta corretto.
Si tratta quindi di una valutazione da fare caso per caso, alla luce della specifica situazione economico-fiscale e delle esigenze gestionali della società.
Fonte / Source: | Cristiano Creo |
Riferimento al Network OuNet / Relates to: | Giacomobono & Partners |