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Mercoledì, 11 Maggio 2011 08:21

Giacomobono & Partners: Elezioni amministrative 15 e 16 maggio 2011, il trattamento per le giornate lavorate

Norme in vigore per i lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali.
Riepiloghiamo le norme in vigore per la gestione dei lavoratori dipendenti nominati alla carica di presidente di seggio elettorale, segretario e scrutatore, nonché rappresentanti di lista o gruppo e rappresentanti dei partiti o gruppi politici o promotori dei referendum.

PREMESSA

Le elezioni amministrative 2011 si terranno il 15 e 16 maggio. Per i comuni con più di 15.000 abitanti e per le amministrazioni provinciali, l'eventuale turno di ballottaggio è previsto per il 29 e 30 maggio.
Sono 1.344 i comuni interessati al voto per l'elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale. Di questi, 31 sono capoluogo di provincia. Le grandi città coinvolte sono Milano, Napoli, Torino e Bologna.
Nella Regione Siciliana le elezioni amministrative si terranno il 29 e 30 maggio, con turno di ballottaggio il 12 e 13 giugno.
Tutti coloro che saranno chiamati ad adempiere a funzioni presso gli uffici elettorali si assenteranno dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni, pertanto sia i datori di lavoro che i consulenti del lavoro che li assistono si troveranno impegnati nella gestione delle assenze dei dipendenti impegnati nelle operazioni presso i seggi.

FONTI

Il d.p.r. 30 marzo 1957, n.361 così come modificato dalla legge n. 53/1990, e dell'art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69 prevede che tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati presidente, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee) hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.

 

VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE

Anche per i volontari del servizio civile nominati alla carica di presidente o segretario di seggio, scrutatore, nonché rappresentante di lista spettano tanti giorni di permesso pari alla durata delle operazioni elettorali, ciò è previsto dal Dpcm 04/02/2009 che disciplina dei rapporto tra enti e volontari del Servizio Civile Nazionale.

TRATTAMENTO ECONOMICO

I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa, ciò significa che i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta allaordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativieventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Per i giorni in cui non era prevista prestazione lavorativa, invece, avrà diritto a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che si andranno ad aggiungere a quelle normalmente spettanti.
Per tali giornate di mancato riposo, tuttavia, il lavoratore potrà optare per il godimento di giornate di riposo compensativo al posto della retribuzione aggiuntiva.
E da evidenziarsi che il diritto alla retribuzione compete per le singole giornate di partecipazione al seggio a prescindere dal numero di ore di impegno ( Cass19 settembre 2001 n. 11830).
I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta), sono compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita o, in alternativa, recuperati con una giornata di riposo compensativo; la legge non precisa le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione.
Per quanto riguarda i riposi compensativi secondo l'orientamento della Corte Costituzionale, il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta), destinate alle operazioni elettorali, nel periodo immediatamente successivo ad esse.
In altri termini gli interessati avranno diritto a restare a casa e ad essere retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo) in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" ( Corte Cost. n. 452 del 1991).
In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.
La rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore.

Esempi

Orario settimanale articolato da lunedì a venerdì
I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue:
Sabato: operazioni al seggio dalle 16.00 alle 18.00; il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo o a una giornata (e non a due quote orarie) di retribuzione normale.
Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure a una giornata retribuita.
Lunedì operazioni al seggio dalle 6,30 alle 15.00: il lavoratore ha diritto alla retribuzione normale pari a otto ore (oppure a 1/26 se retribuito in misura fissa mensile) o a una giornata di riposo compensativo.

Poiché le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio il lunedì pomeriggio:

  • nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le ore 24.00 del lunedì, i giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il martedì e mercoledì;
  • nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le ore 24.00 del lunedì, il lavoratore non si recherà al lavoro il martedì mantenendo il diritto alla retribuzione e i giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il mercoledì e giovedì.

Orario settimanale articolato da lunedì a sabato
I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue:
Sabato: operazioni al seggio : operazioni al seggio dalle 16.00 alle 18.00; il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo o a una giornata (e non a due quote orarie) di retribuzione normale.
Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00; il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposooppure a una giornata retribuita.
Lunedì operazioni al seggio dalle 6,30 alle 15.00: il lavoratore ha diritto alla retribuzione normale pari a otto ore (oppure a 1/26 se retribuito in misura fissa mensile) o a una giornata di riposo compensativo.
Poiché le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio il lunedì a sera:

  • nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le ore 24.00 del lunedì, il giorno di riposo compensativo spettante sarà il martedì;
  • nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le ore 24.00 del lunedì, il lavoratore non si recherà al lavoro il martedì mantenendo il diritto alla retribuzione e il giorno di riposo compensativo spettante sarà quindi il mercoledì;

CALCOLO DELLE COMPETENZE

Il calcolo delle competenze spettanti al lavoratore dipenderà dal regime di paga adottato per il rapporto di lavoro in corso fra le parti.
Nel caso di retribuzione fissa mensile, non andranno detratte le giornate lavorative in cui è stato impegnato al seggio, mentre per le giornate non lavorative andranno calcolate tante quote di retribuzione giornaliera.
Nel caso di lavoratore retribuito in relazione alle ore di lavoro prestato, occorrerà calcolare prima le competenze spettanti per le ore previste come lavorative, ma non prestate in quanto impegnato al seggio; per le giornate non lavorative, invece, il calcolo è uguale a quello visto in caso di paga fissa mensile.
Naturalmente, nel caso in cui il lavoratore avrà optato per il riposo compensativo per le giornate non lavorative, gli competerà la retribuzione corrispondente alle giornate lavorative (ovvero alla normale retribuzione mensile nel caso di paga fissa).

Esempi

Ipotizziamo un lavoratore con paga fissa mensile ed orario di lavoro distribuito su cinque giorni, da lunedì al venerdì. Il lavoratore è stato impegnato al seggio da venerdì a lunedì fino alle sette della sera. L'azienda applica il CCNL del settore metalmeccanico e corrisponde al lavoratore una retribuzione lorda di € 1306,81. In questo caso, il lavoratore avrà diritto alla normale retribuzione mensile fissa e vedrà coperte di conseguenza , attraverso il mancato computo delle assenze, le due giornate lavorative in cui non ha prestato l'attività (il lunedì e venerdì). Avrà inoltre diritto a due quote di retribuzione giornaliera per le giornate di sabato e domenica che non erano lavorative. Per tali giornate, quindi, occorrerà calcolare la retribuzione giornaliera secondo quanto previsto dal CCNL: 1306,81/26=50,26.
Naturalmente nel nostro caso il lavoratore non ha optato per il riposo compensativo. Se ciò fosse avvenuto al lavoratore non andavano retribuite le giornate di sabato e domenica.

Partiamo dall'esempio di prima, ma ipotizziamo che il lavoratore sia retribuito il relazione alle ore prestate.
Al lavoratore andranno calcolate le competenze per le ore di mancata prestazione nelle giornate di lunedì e martedì. Quindi, 16 ore per la paga oraria. La paga oraria è pari a quella mensile diviso il coefficiente previsto dal CCNL, ovvero 1306,81/173= 7,5538. A ciò andranno aggiunte due quote di retribuzione giornaliera calcolate come nell'esempio precedente.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE

I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal Presiedente di seggio, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l'orario di inizio e chiusura delle operazioni.
La documentazione del Presidente di seggio viene vistata dal Vice – Presidente del seggio.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE

I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi sono assoggettati sia a contribuzione previdenziale piena, sia a prelievo fiscale.



Source / Fonte: Massimo Martino - Consulente del Lavoro - Giacomobono & Partners
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Elezioni amministrative 15 e 16 maggio 2011, il trattamento per le giornate lavorate
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