Stampa « Categoria: News

Venerdì, 25 Settembre 2020 18:30

Startup innovative, per chi vale la proroga: svelato il “giallo” del decreto rilancio


Percorso a ostacoli per l’accesso alle facilitazioni “anti-Covid” previste dal Governo. Tutto nasce dalle ambiguità del comma 5, articolo 38, sui requisiti per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese. Le ipotesi delineate e la soluzione del problema


Alla fine il mistero si è risolto: la proroga del regime di startup innovative vale soltanto per le società che a maggio scorso risultavano ancora iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. Ma sono servite settimane e una serie di botta-e-risposta fra Camere di Commercio e Mise per una risposta univoca. Ricostruiamo la vicenda.

Definizione di startup innovativa

Come tutti sappiamo il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, noto come “Decreto Crescita 2.0”, convertito con modifiche nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 ha introdotto in Italia la speciale disciplina della startup innovativa come modello imprenditoriale per veicolare l’“innovazione” all’interno del sistema economico italiano.

L’art. 25 comma 2 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 definisce la startup innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione: vi rientrano, pertanto, le s.r.l. (anche in forma semplificata od a capitale ridotto), le s.p.a., le s.a.p.a. e le società cooperative.

Per poter essere definita startup innovativa e, quindi, poter accedere alla disciplina agevolativa prevista, il legislatore ha disposto che la startup deve soddisfare una duplice condizione ovvero possieda, dal punto di vista sostanziale, tutti i requisiti di cui all’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 18 ottobre 2012 n. 179 – fra i quali l’oggetto sociale, esclusivo o prevalente, riguardante lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico – e, dal punto di vista formale, debba essere obbligatoriamente iscritta in una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

In presenza dei presupposti sopra richiamati la startup innovativa  “gode” di una serie di “benefici” per una durata limitata nel tempo – cinque anni, ovvero 60 (sessanta) mesi – dalla data di costituzione fino alla fine di questo periodo (c.d. periodo di startup) – che si collocano su piani differenti, dal diritto societario, al diritto del lavoro ed alle procedure concorsuali, dai profili tributari a quelli finanziari.

Come funziona il regime agevolato

Il regime agevolato (i “benefici”)  cessa ove si verifichi una delle seguenti ipotesi:

  • alla scadenza dei 5 anni del periodo di start-up;
  • in caso di perdita di anche soltanto uno dei requisiti per essere start-up prima della scadenza del 5 anni del periodo di start-up;
  • In caso di omesso deposito al registro delle imprese dell’autocertificazione annuale richiesta dalla legge.

Entro 60 giorni dal realizzarsi di una di tali cause, la società viene cancellata d’ufficio dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, fermo il fatto che detta cancellazione non incide sull’iscrizione nella sezione ordinaria del medesimo Registro.

Ora, a seguito della emergenza epidemiologica da COVD-19, il Governo Italiano ha emanato numerosi provvedimenti, tutti aventi il primario scopo di risollevare il Paese e garantire fondi e incentivi a settori dell’economia che hanno subito ingenti danni a seguito del lockdown.

Misure di “emergenza” previste

Tra questi provvedimenti, merita di essere degno di nota il Decreto Legge 19 Maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in Legge 17 Luglio 2020 n. 17 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In questa normativa, oggetto peraltro di un vivace dibattito parlamentare e mediatico, è stata collocata una norma – l’art. 38 – volta al rafforzamento dell’ecosistema delle startup innovative.

Il comma 5 dell’art. 38 recita: “Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca del medesimi sono prorogati di 12 mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente”.

“Comma 5”: i dubbi interpretativi

L’entrata in vigore di questa norma e, dunque, la sua interpretazione per essere applicata ha determinato tra gli operatori del diritto un acceso dibattito. Innanzitutto la discussione ha riguardato il problema se il prolungamento dei 12 (dodici) mesi del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle startup rinnovabili fosse applicabile per tutte le startup, anche per quelle costituite dopo la data del 19 maggio 2020.

Altro punto oggetto di discussione derivante dalla norma in esame è anche capire se questo prolungamento è da ritenersi definitivo o, di contro, trattasi di prolungamento avente solo natura eccezionale e temporale. Bisogna evidenziare che detta norma, ovvero il comma 5 dell’art. 38, è stata emessa in quanto “… resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup”.

Il nostro legislatore, in altri termini, si è preoccupato di agevolare il consolidamento delle startup sul territorio e evitare che queste, a causa delle conseguenze economiche negative dovute alla pandemia da Covid-19, siano costrette a liquidare il proprio business.

Inoltre poiché il legislatore nella norma ha utilizzato la parola “proroga”, e poiché la stessa norma non prevede, non essendo stato fissato, un termine finale di efficacia della previsione derogativa, ciò fa intendere che siamo in presenza di una norma eccezionale che svolge i suoi effetti una tantum in relazione all’emergenza pandemica. Quindi la norma in esame è un provvedimento non definitivo.

Registro imprese, la sezione speciale

Con riferimento, invece, al problema relativo a quali startup innovative debba applicarsi il prolungamento di 12 (dodici) mesi di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese, occorre osservare che anche questo provvedimento è stato emesso nello spirito di ridurre/eliminare quanto possibile le conseguenze economiche negative dovute alla pandemia da Covid-19 su tutto il settore delle start-up.

Vero è che una prima interpretazione di detta norma da parte degli operatori del diritto era se considerare la disposizione i) una proroga del termine (eccezionale) e, quindi, applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese alla data del 19 maggio 2020 –startup già iscritte e scadute e startup già iscritte e non ancora scadute – per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 (dodici) mesi nella sezione speciale, oppure ii) considerare la disposizione de qua un dilatamento del termine di permanenza nella sezione speciale a regime.

  • Nella prima ipotesi le startup iscritte nella sezione speciale avrebbero diritto a un’eccezionale permanenza di ulteriori 12 (dodici) mesi.
  • Nella seconda ipotesi il termine passerebbe da sessanta mesi a settantadue mesi per tutte e per sempre.

Ma vero è altresì che poiché detta norma si propone, come già sopra esposto, di ridurre quanto possibile l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup, è a tale evento che si deve sempre far riferimento.

La circolare del Mise

Ne consegue che questo “ampliamento” del periodo di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese deve essere limitato al solo periodo di crisi epidemica che, secondo il nostro legislatore, ha costituito una enorme negatività insuperabile per tutto il settore dell’economia con la conseguenza che solo le startup innovative regolarmente iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese alla data del 19 maggio 2020 rientrano nel regime di dilatazione del termine di settantadue mesi.

Per tutte le altre startup non c’è alcuna proroga di ulteriori 12 (dodici) mesi e, quindi, il termine dell’iscrizione rimane sempre di cinque anni dalla data di costituzione. Tesi questa affermata dal Ministero dello Sviluppo Economicocon circolare n. 3724/C del 19 giugno 2020 Prot. n. 147301 diretta a tutte le Camere di Commercio.

In conclusione, considerato che la “previsione è stata resa necessaria per l’impatto negativo dell’epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup”, secondo il Ministero la norma è applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale del registro delle Imprese alla data del 19 maggio 2020 – ovvero solo a quelle startup che in tale data non abbiano perduto il requisito temporale rappresentato dal decorso del termine di 60 mesi dalla loro costituzione così come richiesto dall’art. 25 del D.L. n. 179/2012 – per le quali pertanto sarebbe consentito un termine di permanenza eccezionale di altri 12 mesi in sezione speciale.

L’interpretazione definitiva

Ora il comma 5 dell’art. 38 del D.L. 19 Maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge 17 Luglio 2020 n. 77, ha previsto altresì quali siano le conseguenze cui hanno diritto le startup iscritte alla data del 19 maggio 2020, a seguito di questa loro eccezionale proroga di 12 mesi dell’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

La norma de qua, infatti, non dà diritto alle stesse:

  • di essere esonerate dal relativo pagamento del diritto annuale e dei diritti;
  • di accedere alle agevolazioni e agli incentivi fiscali previsti dalla legge.

Al riguardo la circolare n. 3724/C del 19 Giugno 2020 Prot. n. 147301 del Ministero dello Sviluppo Economico afferma che “la startup risultante iscritta nella sezione speciale alla data del 19 Maggio 2020 continuerà ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e beneficiare, quindi, dell’esenzione dal pagamento dei diritto annuale e dei diritti di cui al citato art. 18 Legge 580/93, fino al sessantesimo mese dalla sua costituzione, decorso il quale sarà obbligata al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritta per ulteriori 12 mesi nella suddetta sezione speciale”.

La medesima circolare precisa altresì che “la permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi nel Registro delle Imprese secondo i criteri sopra identificati comporta che i termini per accedere ad incentivi pubblici o quelli per la relativa decadenza sono prorogati di 12 mesi…” .

Questo significa, ad esempio, tra i benefici di cui godono le startup, che per esse poiché la esclusione dalla fallibilità dura fin quando la stessa startup rimane iscritta nel Registro delle Imprese sezione speciale e, comunque, fino al quinto anno dalla sua nascita, essendo prorogato questo termine di un anno ne consegue che anche in questo ulteriore anno si verifica la loro esclusione da ogni procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare.