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Lunedì, 28 Febbraio 2022 09:00

Deducibilità delle perdite su crediti esteri: check-list dei controlli da fare



Dopo aver studiato la deducibilità fiscale delle perdite su crediti in un precedente articolo, riprendiamo in mano l’argomento per analizzare su quali elementi porre l'attenzione quando le perdite riguardano crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti.


Da un punto di vista fiscale la deducibilità delle perdite su crediti esteri rimane, in ogni modo, assoggettata ai medesimi principi validi per le perdite registrate nei confronti di clienti residenti (articolo 101 comma 5 Tuir).

Pertanto, come per qualsiasi altro credito, le relative perdite sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, i quali sono presunti per i crediti di "modesta entità" scaduti da almeno 6 mesi. Si considerano crediti di modesta entità quelli di valore non superiore a 2.500 euro, elevati a 5.000 euro per le imprese di più grandi dimensioni.
Sempre al comma 5 dell'art. 101 TUIR viene indicato che gli elementi certi e precisi sussistono anche per i crediti prescritti (se la prescrizione non è imputabile all'inattività del creditore) e in caso di cancellazione dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Gli elementi certi e precisi di cui sopra sussistono anche se il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale, o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, un piano attestato di risanamento o una procedura estera equivalente.

È proprio su questa ultima parte che occorre soffermarsi quando ci troviamo di fronte a una perdita su crediti esteri. La circolare delle Entrate n. 39 del 10 maggio 2002 ha precisato che è «necessario verificare che il debitore estero sia assoggettato, secondo l’ordinamento del paese di appartenenza, ad una procedura concorsuale assimilabile a quelle elencate nel citato articolo 11 del Dpr n. 42/88».

Se il cliente non è sottoposto a procedure concorsuali, per poter portare in deduzione la perdita sarà necessario dimostrare la certezza e definitività della stessa, elementi che devono essere valutati in rapporto agli strumenti giuridici operanti nello Stato estero.
Valida prova della certezza della perdita è fornita dalla "dichiarazione di sinistro" emessa dalla SACE (sezione speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione). 


In queste circostanze è quindi necessario:

  • conoscere la normativa del Paese di riferimento per comprendere se l’eventuale procedura concorsuale cui è assoggettato il cliente possa essere o meno considerata assimilabile ad una di quelle indicate dal Legislatore all’art. 101 comma 5 del TUIR;
  • studiare gli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore per dimostrare la certezza e la definitività della perdita del credito.


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