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Giovedì, 09 Giugno 2022 09:00

Detrazione per figli a carico e regime forfettario: ripartizione tra coniugi



I soggetti che adottano il regime forfettario non possono applicare le tradizionali detrazioni IRPEF. Ma allora è possibile imputare interamente al coniuge assoggettato a IRPEF le detrazioni per figli a carico? Vediamo come comportarsi…


Come ripartire le detrazioni per figli a carico in presenza di un coniuge in regime forfettario?

L’adozione del regime forfettario prevede l’assoggettamento del contribuente a un’imposta sostitutiva all’IRPEF, calcolata con criteri diversi e specifici.
Questo regime, sicuramente molto vantaggioso sotto numerosi aspetti, non permette tuttavia di sfruttare le tradizionali detrazioni IRPEF, tra le quali appunto si annovera la detrazione per carichi di famiglia. Gli unici oneri deducibili dal reddito sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

Mentre per molte altre detrazioni non si può fare nulla e sono automaticamente «perse» (ricordiamo che il regime forfettario prevede un’aliquota particolarmente vantaggiosa che «controbilancia» questa circostanza), nel caso della detrazione per figli a carico non tutto è perso…

Ricordiamo innanzitutto che la detrazione per figli a carico varia in base al reddito, diminuendo all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi completamente al raggiungimento di una determinata soglia, che dipende dal numero di figli a carico. 

Per quanto concerne la ripartizione, l’art. 12 del TUIR prevede che di base la detrazione per i figli a carico vada suddivisa al 50% tra i genitori, comportando quindi praticamente la perdita del beneficio per il genitore in regime forfettario. In alternativa, se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest'ultimo, come per esempio nel caso di "incapienza" dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

Come comportarsi quindi nel caso in cui un contribuente soggetto a IRPEF è coniugato con un contribuente in regime forfettario?
L’impossibilità del forfettario di beneficiare delle tradizionali detrazioni IRPEF implica una situazione di incapienza e con essa la possibilità di accollare al 100% la detrazione al coniuge assoggettato a IRPEF?

Per rispondere a tale quesito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 22 luglio 2019.

L’Agenzia ritiene che l’elemento da considerare per l’eventuale assegnazione al 100% della detrazione sia il reddito complessivo, e non la situazione di incapienza, la quale non rileva a tal fine.

Con specifico riferimento alla situazione in oggetto, ai sensi del comma 75 della L. 190/2014 (legge che istituisce e regolamenta il regime forfettario) il reddito determinato secondo i criteri di tale regime rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite per considerare i familiari fiscalmente a carico (2.840,51€, aumentati a 4.000€ per i figli under 24).
Per analogia, l’Agenzia ritiene che il reddito determinato con il regime forfettario rilevi anche ai fini della comparazione dei redditi tra i coniugi, ai fini dell’individuazione del più alto.

In sintesi…

Se nella stessa famiglia uno dei due coniugi adotta il regime forfettario è possibile «salvare» la detrazione, accollandola all’altro coniuge, soltanto se il reddito complessivo di quest’ultimo è superiore; nel confrontare i due redditi occorre quindi prendere in considerazione anche quello determinato con i criteri previsti per il regime forfettario. Non rileva in alcun modo la situazione di incapienza ai fini IRPEF del forfettario.

Ricordiamo altresì che, se il soggetto in regime forfettario possiede anche altri redditi assoggettati a IRPEF (come ad esempio redditi da lavoro dipendente, ecc.), su questi potrà applicare le tradizionali detrazioni.

Lo Studio Giacomobono & Partners resta sempre a disposizione per fornirvi supporto ed eventuali chiarimenti.