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Mercoledì, 19 Ottobre 2022 08:00

Regime forfettario: nella determinazione del reddito anche il bollo addebitato al cliente




L’addebito dell’imposta di bollo al cliente, da parte del contribuente in regime forfettario, consiste in un ricavo e concorre alla determinazione forfettaria del reddito.


Con la risposta a interpello n. 428 del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti (e posto fine ai numerosi dubbi) in merito al corretto trattamento, ai fini della determinazione del reddito imponibile, dell’imposta di bollo addebitata in fattura al cliente da parte dei soggetti passivi operanti in regime forfettario.

Per i soggetti in regime forfettario il reddito imponibile viene determinato applicando un coefficiente di redditività (che varia in base all’attività esercitata) all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti. Al reddito imponibile determinato in questo modo si applica successivamente un’imposta sostitutiva all’IRPEF, che può essere del 5 o del 15 per cento.

L’imposta di bollo sulle fatture è dovuta in tutti quei casi in cui l’importo superi i 77,47 euro per fattura e non vi sia assoggettamento a IVA. Pertanto, considerando che le operazioni poste in essere dai forfettari non sono soggette a imposta sul valore aggiunto, ogni fattura emessa da quest’ultimi, che superi l’importo sopracitato, sarà assoggettata all’obbligo di applicazione dell’imposta di bollo.

l’Agenzia delle Entrate ha richiamato, nella risposta a interpello n. 428 del 2022, il contenuto di una precedente risposta a interpello - la n. 67 del 2020 - ove veniva specificato che “l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento”.

Fermo restando che l'obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera, quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell'imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo - essendo il cedente/prestatore il soggetto passivo - fa parte integrante del suo compenso/ricavo, e pertanto concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito.


Per altri dubbi su questo argomento non esitate a contattarci; lo Studio Giacomobono & Partners resta sempre a disposizione per fornirvi supporto ed eventuali chiarimenti.