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Lunedì, 27 Febbraio 2023 08:00

Bonus benzina di 200 euro riconfermato anche per il 2023, ma con alcune differenze



Tra le diverse novità per l’anno in corso riteniamo utile ricordare che è stata confermata, anche per il 2023, la possibilità per tutti i datori di lavoro privati di riconoscere buoni benzina o titoli equivalenti, che beneficiano del regime di esenzione fiscale fino al valore massimo di 200 euro, per ciascun lavoratore.


La misura in questione è prevista dal Decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti (D.L. 5/2023). In particolare, si tratta della misura sperimentale già introdotta nel 2022, a favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato (Tempo determinato, Tempo Indeterminato, Full-time o Part-time).

Il bonus prevede la non concorrenza al reddito di un importo fino a 200 euro, erogato dai datori di lavoro privati ai dipendenti in forma di buoni benzina o titoli analoghi per l'acquisto di carburanti, incluse le ricariche dei veicoli elettrici. Qualora si superi tale importo, tutto il valore viene assoggettato a imposizione e non solo la parte eccedente.

I buoni benzina possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. Non possono essere erogati, però, a Collaboratori coordinati e continuativi, Tirocinanti o Amministratori.

Rispetto allo scorso anno, per il 2023 non è stata prevista anche l’esenzione contributiva. Di conseguenza il bonus sconterà la contribuzione INPS; il risultato è un costo per l’azienda maggiore rispetto al valore facciale del buono, in considerazione del fatto che andranno applicate le regolari trattenute previdenziali INPS, come sulle altre somme erogate a titolo di retribuzione.

In buona sostanza, per il corrente anno, i buoni benzina o titoli equivalenti possono essere affiancati con altri eventuali buoni spesa rientranti nella categoria dei beni e servizi fiscalmente esenti, di valore fino a € 258,23 annui (fringe benefits) con la conseguenza che il “plafond” massimo complessivamente, per il solo anno 2023, viene confermato in € 458,23 totali.

Il testo del decreto non prevede l'emanazione di un decreto attuativo  che specifichi nuove modalità operative, pertanto sono da ritenersi applicabili le stesse previste per il precedente bonus benzina.

Si precisa inoltre che l'eventuale eccedenza oltre i 200 euro rende imponibile l'intera somma, come già previsto per il valore dei fringe benefits.

Infine precisiamo che, per quanto riguarda la deducibilità in capo al datore di lavoro, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR a condizione che l’erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e pertanto il costo possa qualificarsi come inerente.


Per altri dubbi su questo argomento non esitate a contattarci; lo Studio Giacomobono & Partners vi fornirà supporto ed eventuali chiarimenti.



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