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Lunedì, 15 Maggio 2023 08:00

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche in sintesi



Una panoramica generale sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche; analizziamo funzionamento, termini e modalità di pagamento, anche in considerazione dei recenti cambiamenti.


Qualsiasi fattura che presenti somme di importo superiore ad euro 77,47 relative ad operazioni per le quali non è addebitata l’IVA è soggetta all’imposta di bollo di 2,00 €.
Tale imposta va versata in applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di bollo.

Con l’avvento della fatturazione elettronica, l’imposta di bollo viene oramai applicata in modo virtuale, indicandolo sulla fattura elettronica in formato XML all’interno relativo campo.

Facciamo fin da subito presente che l’indicazione dell’imposta di bollo non comporta automaticamente il riaddebito al cliente, che va invece concordato tra le parti ed eventualmente esposto nel corpo della fattura fra i beni ed i servizi (rimandiamo ad un nostro articolo per quanto riguarda il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo da parte dei soggetti in regime forfettario).


L’Agenzia delle entrate con cadenza periodica mette a disposizione gli elenchi dei bolli da versare.
Per tutte le fatture per le quali è stata indicata l’imposta di bollo nell’XML della fattura elettronica viene predisposto automaticamente l’elenco A, il quale non è modificabile.
Inoltre, mediante procedure automatiche, l’Agenzia delle Entrate individua ed e integra le fatture elettroniche inviate che non recano l’indicazione dell’’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali risulta dovuta; queste ultime vengono poi inserite nell’elenco B (modificabile).

Gli elenchi sopraindicati sono messi a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre.

Successivamente, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, viene reso noto al contribuente l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate in ciascun trimestre. Tale termine per le fatture del II trimestre slitta al 20 settembre.

 Il pagamento dell’imposta dovuta può essere effettuato direttamente nell’area personale del sito web dell’Agenzia, con addebito sul conto corrente, consentendo anche di calcolare in automatico sanzione e interessi nel caso di pagamento tardivo.

Resta salva la possibilità di effettuare il pagamento tramite mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 2521: I Trimestre;
  • 2522: II Trimestre;
  • 2523: III Trimestre;
  • 2524: IV Trimestre;
  • 2525: sanzioni;
  • 2526: interessi.

I codici vanno inseriti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme a debito, con l’indicazione dell’anno di riferimento.

Il DL Semplificazioni n. 73/2022 è intervenuto sui termini di versamento semplificati per ammontari ridotti, incrementando la soglia da 250 a 5.000 euro.
Nello specifico, se l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo non supera i 5.000 euro è possibile far slittare il termine di versamento dell’imposta.
Per quanto riguarda l’imposta dovuta al I trimestre, se non viene superata la suddetta soglia, è possibile far slittare il termine di versamento al 30 settembre, ossia alla scadenza per il II trimestre.
Se l’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 novembre, che corrisponde al termine previsto per il III trimestre.
Il termine invece per il IV trimestre rimane fissato al 28 di febbraio dell’anno successivo.

Ricordiamo inoltre che per chi ancora emette fatture cartacee, come ad esempio i soggetti in regime forfettario, l’imposta di bollo viene apposta applicando fisicamente la marca da bollo sulla fattura assoggettata.


Per altri dubbi su questo argomento non esitate a contattarci; lo Studio Giacomobono & Partners resta sempre a disposizione per fornirvi supporto ed eventuali chiarimenti.



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