Accesso al Concordato e Debiti Erariali e Previdenziali
Uno dei punti più discussi riguarda le condizioni per accedere al concordato, in particolare per chi presenta debiti superiori a 5.000 euro, inclusi tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e contributi previdenziali. È importante notare che, per determinare l’ammontare dei debiti, si tiene conto della situazione debitoria complessiva al 31 dicembre 2023, e non solo dei debiti maturati durante il 2023.
Nel caso in cui un contribuente presenti una situazione debitoria eccedente i 5.000 euro, non potrà accedere al concordato, a meno che non riesca a ridurre tale debito sotto la soglia prima dell'adesione, anche attraverso pagamenti parziali.
Al fine del calcolo della suddetta soglia non rilevano i debiti oggetto di rottamazione, rateizzazione (salvo decadenza) o sospensione.
Modifiche alla Compagine Sociale e Cause di Esclusione
Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto correttivo riguarda le cause di esclusione dal concordato per le società di persone e le associazioni professionali che hanno subito modifiche nella loro compagine sociale nel 2024, l’anno di adesione al concordato. Tali modifiche non comportano esclusione se sono avvenute nel 2023. Non devono essere considerate modifiche, inoltre, eventuali ripartizioni delle quote di partecipazione all'interno della compagine sociale.
Perdite Fiscali e Reddito Minimo
Un altro punto chiarito riguarda la possibilità di scomputare le perdite pregresse e quelle maturate durante il periodo del concordato. Anche se il contribuente deve comunque dichiarare un reddito minimo di 2.000 euro, eventuali perdite possono essere riportate agli anni successivi.
Concordato e IRAP
Relativamente all’IRAP, la circolare specifica che il valore della produzione rilevante per il concordato deve essere determinato al netto delle deduzioni per il costo del personale (ossia quelle inserite nel quadro IS) il che può influire sul calcolo del reddito tassabile.
Forfettari e Soglie
La circolare fornisce chiarimenti anche per i contribuenti in regime forfettario. Se un contribuente supera la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi nel 2023, perde il regime agevolato nel 2024 e, di conseguenza, non può accedere al concordato. Tuttavia, se il superamento avviene durante il periodo del concordato, gli effetti del concordato restano validi fino a 150.000 euro di ricavi.
Errori nel Modello Redditi o ISA 2024
Errori significativi nel Modello Redditi 2024 o negli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) possono comportare la decadenza dal concordato, specialmente se tali inesattezze incidono per oltre il 30% sui ricavi dichiarati. Tuttavia, le modifiche che comportano riduzioni inferiori al 30% non causano la decadenza dal regime concordato.
Multiattività e Cessione di Azienda
Nel caso di contribuenti che svolgono più attività o operano in regime di multiattività, la circolare chiarisce che essi possono aderire al concordato solo se gli ISA sono applicabili per l’anno d’imposta 2023. Inoltre, operazioni straordinarie come la cessione di azienda o di un ramo di azienda nel 2024 comportano l’esclusione dal concordato, analogamente a quanto avviene per fusioni e scissioni.
Conclusioni
La Circolare 18/E del 2024 chiarisce molti aspetti cruciali del concordato preventivo biennale, ma non risolve tutti i dubbi interpretativi. Rimane comunque un riferimento essenziale per professionisti e imprese che intendono aderire a questa misura, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti e delle scadenze previste.
Ricordiamo, infine, il termine perentorio del 31 ottobre 2024 per l'invio della dichiarazione dei redditi per l'adesione al concordato preventivo. Sarà possibile soltanto inviare eventuali correttive nei termini, ma non sarà possibile aderire al concordato preventivo biennale mediante una dichiarazione tardiva.
Lo Studio Giacomobono & Partners è a disposizione di chiunque volesse approfondire l'argomento.