Vendredi, 17 juillet 2020 10:30
Crediti d'imposta per sanificazione, acquisto dispositivi e adeguamento ambienti. Comunicazione dal 20 luglio
![]() | Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta. |
Il Decreto Rilancio, tra i numerosi provvedimenti presentati, ha introdotto delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che durante l'emergenza sanitaria hanno adottato delle misure di sanificazione e adattamento degli ambienti di lavoro, quali ad esempio:
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, come ad esempio mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, come ad esempio termometri, termoscanner, vaschette decontaminanti;
- acquisto di dispositivi atti a garantire il rispetto della distanza interpersonale, ivi incluse le spese di installazione;
- interventi edilizi, come il rifacimento degli spogliatoi e mense o la realizzazione di spazi medici, necessari per far rispettare le misure sanitarie e le misure di contenimento del virus.
Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d'imposta.
L'agevolazione fiscale si traduce in un credito d'imposta pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata all'Agenzia delle Entrate. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro per quanto riguarda le spese di santificazione e acquisto dei dispositivi di protezione e 80.000 euro per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.
Per richiedere l'agevolazione è possibile presentare domanda tramite il modello messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate dal 20 luglio al 7 settembre 2020 per le spese di sanificazione, mentre il termine per comunicare le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro è fissato al 30 novembre 2020.
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, oppure ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La comunicazione della cessione del credito potrà essere inviata a partire dal 1° ottobre 2020.
Oltre alle spese effettivamente sostenute prima del mese in cui è presentata la domanda, è possibile indicare anche le spese che si prevede di sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione, fino al 31 dicembre 2020.
Clicca qui per visualizzare il modello e le istruzioni di compilazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Fonte / Source: | Cristiano Creo - Giacomobono & Partners |
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