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Jeudi, 21 Mars 2024 08:00

Fiscalità del Trattamento di Fine Mandato (TFM) per gli amministratori



Il Trattamento di Fine Mandato corrisposto agli amministratori rappresenta un importante strumento sia dal punto di vista economico che fiscale. Analizziamo nel dettaglio la modalità di tassazione ed i vantaggi in capo all'amministratore e all'impresa

Gli amministratori delle società di capitali hanno diritto, oltre al compenso per l'incarico svolto, a un'indennità di trattamento di fine mandato, erogata alla scadenza del loro rapporto.
Per quanto riguarda le imposte sui redditi, il trattamento di fine mandato (TFM) riconosciuto agli amministratori è soggetto alle seguenti modalità di tassazione:

  • Fino a un milione di euro, il TFM è soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera c) del TUIR, purché l'indennità sia stabilita da un atto con data certa antecedente all'inizio del rapporto, con applicazione della ritenuta al 20%;
  • L'importo eccedente il milione di euro è soggetto a tassazione ordinaria IRPEF, anche se l'indennità è stabilita da un atto con data certa antecedente all'inizio del rapporto.


Per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto degli amministratori, l'articolo 105, comma 4, del TUIR prevede l'applicazione delle disposizioni stabilite dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.

Come anticipato, la tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è consentita se il diritto all'indennità risulta da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Tale beneficio è garantito anche se l’atto avente data certa non preveda nulla in merito all’entità del TFM, demandando poi ad una successiva delibera assembleare la determinazione specifica dell’importo.

Atto idoneo a tale scopo potrebbe essere una delibera assembleare registrata in Agenzia delle Entrate o lo Statuto predisposto in sede di costituzione della società.
Anche una raccomandata inviata all'amministratore in plico senza busta, o uno scambio di PEC, possono essere atti idonei a garantire la certezza della data.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la deducibilità per competenza in capo all’impresa degli accantonamenti al TFM degli amministratori dovrebbe essere riconosciuta solo se le relative indennità sono previste e quantificate per iscritto da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto.
In caso contrario, il TFM sarebbe deducibile per cassa, al momento del pagamento.

Con una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (n. 124 del 13/10/2017) è stato tuttavia previsto che l'entità del TFM deve essere inerente e congrua rispetto alle dimensioni dell'impresa e ai compiti oggetto dell'incarico.
Resta fermo che, in sede di attività di controllo, l'amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi.

Di conseguenza:

a) Le quote di accantonamento del trattamento di fine mandato degli amministratori dovrebbero considerarsi deducibili ogni anno in base alla quota maturata, senza limitazioni particolari, se sono state rispettate le formalità suddette;

b) L'accantonamento al TFM non dovrebbe essere determinato seguendo le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti, come la divisione della retribuzione annua per 13,5.

Lo Studio Giacomobono & Partners rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.



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