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Mardi, 08 Avril 2025 08:00

Fatture omesse o irregolari: dal 1° aprile 2025 operativo il codice TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate


Attivo il nuovo codice documento "TD29" per segnalare fatture omesse o irregolari. Niente più autofattura e versamento IVA: basta una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni per evitare sanzioni.

A partire dal 1° aprile 2025, è ufficialmente in vigore l’aggiornamento delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9), pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 31 gennaio scorso. Tra le principali novità introdotte vi è l’utilizzo del nuovo tipo documento TD29, destinato alla regolarizzazione delle fatture non ricevute o emesse in modo irregolare.

Questa nuova procedura si pone l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e ridurre le sanzioni per i soggetti passivi IVA coinvolti in operazioni con irregolarità documentali.

Cosa cambia con il TD29: la nuova procedura

Fino al 30 agosto 2024, in caso di mancata ricezione della fattura entro quattro mesi dalla data dell’operazione, il cessionario doveva:

- versare l’IVA;

- emettere un’autofattura elettronica con codice TD20 entro i successivi 30 giorni.

In caso di fattura irregolare, la regolarizzazione doveva avvenire entro 30 giorni dalla registrazione del documento.

Dal 1° settembre 2024, la procedura cambia radicalmente:

- non è più richiesto il versamento dell’IVA tramite F24;

- il soggetto acquirente deve semplicemente comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni:

- dalla scadenza per l’emissione della fattura;

- oppure dalla data della fattura irregolare.

Questa comunicazione deve avvenire tramite la trasmissione di un documento elettronico con tipo documento "TD29".


Come si compila il TD29

Il documento TD29 deve essere compilato indicando:

- nel campo “Cedente/Prestatore”, i dati del fornitore che ha omesso o emesso in modo errato la fattura;

- nel campo “Cessionario/Committente”, i dati dell’acquirente che effettua la segnalazione.


Non è consentito indicare lo stesso soggetto sia come cedente che come cessionario.

Il campo relativo al paese del fornitore deve contenere esclusivamente il codice “IT”.


Esempio: Cosa deve fare una S.r.l. che non ha ricevuto la fattura?

Supponiamo che una S.r.l. abbia acquistato della merce da un fornitore nel mese di dicembre 2024, con documento di trasporto (DDT) regolarmente emesso. Il termine ultimo per l’emissione della fattura era il 15 gennaio 2025. Tuttavia, la fattura non è mai arrivata, nonostante i solleciti inviati.
In questo caso, l’azienda non deve più emettere autofattura TD20 né versare l’IVA, ma dovrà:

- attendere il decorso dei 90 giorni, ossia fino al 15 aprile 2025;

- trasmettere all’Agenzia delle Entrate un documento TD29 per segnalare l’omissione.

Solo se non effettua questa comunicazione, scatterà una sanzione amministrativa pari al 70% dell’IVA relativa all’operazione, con un minimo di 250 euro.


Conclusioni

L’introduzione del codice TD29 rappresenta un importante passo avanti nella semplificazione del sistema sanzionatorio e nella digitalizzazione delle comunicazioni IVA. I contribuenti, tuttavia, devono prestare attenzione ai termini di 90 giorni e alla corretta compilazione del documento, per evitare l’applicazione automatica delle nuove sanzioni.


Per ogni dubbio operativo o per ricevere assistenza nella gestione delle comunicazioni TD29, non esitare a contattarci.



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