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Giovedì, 03 Dicembre 2020 16:00

Cashback con app IO, i dettagli per avere il rimborso



Con il decreto MEF su cashback e l’imminente provvedimento dello stesso ministero si prepara l’era dei rimborsi sui pagamenti elettronici fatti nei negozi fisici. Ecco il “manuale operativo” per poter accedere



Parte l’8 dicembre il cashback per avere 150 euro di rimborso sugli acquisti fatti a dicembre nei negozi con pagamento elettronico.

E altrettanti 150 euro ogni sei mesi da gennaio 2021 fino a giugno 2022, più un supercashback di 1500 euro ogni sei mesi per i 100mila italiani che fanno il maggior numero di acquisti in questo modo.

Dal 28 novembre c’è il decreto attuativo del Mef e ora si attende il relativo provvedimento, ma è davvero tutto pronto per questa misura che riunisce sotto lo stesso tetto, per la prima volta, lotta all’evasione fiscale, incentivi agli acquisti e tecnologia.

Ciò che si auspica è una vera rivoluzione nei pagamenti, in grado di portare il livello di evasione fiscale del nostro Paese a livelli accettabili, disincentivando i pagamenti in contanti a favore dei pagamenti elettronici (siamo 23esimi in Europa per pagamenti senza contante).

Come funziona il cashback con app IO e non solo

Il cashback è volontario. L’utente deve quindi attivarsi per poterlo avere.

Le condizioni per accedere sono le seguenti:

Come usare App Io per il cashback

  • Scaricare l’app IO su cellulare. Per poter effettuare l’accesso a questa applicazione è necessario avere un codice SPID oppure una carta d’identità elettronica (con il suo codice PIN e poi usare per l’accesso l’app CIEID). Per ottenere il codice SPID è necessario avere un documento di identità valido, la tessera sanitaria, la mail ed un numero di cellulare. Successivamente sarà sufficiente andare sul sito spid.gov.it, inserire i propri dati anagrafici, creare le proprie credenziali di accesso ed effettuare il riconoscimento negli uffici preposti od online tramite webcam;
  • Una volta ottenuto il codice SPID o il PIN della carta d’identità elettronica si potrà eseguire l’accesso;
  • Dopo aver effettuato l’accesso saranno disponibili 3 menù principali (oltre a quello del proprio profilo):
  1. I messaggi, provenienti dalla stessa app o dalle pubbliche amministrazioni;
  2. I pagamenti, dove si può pagare con il qr code qualsiasi avviso cartaceo (bollette, multe);
  3. L’elenco dei servizi filtrati per area geografica (ACI, Comuni).
cashback app io
  • Nell’app, dopo il lancio della misura, troveremo la voce cashback dove attivare la misura. Qui inseriamo il nostro IBAN.
  • L’app ci darà anche i dati sul numero di transazioni fatte (per arrivare alla soglia minima di 10 a dicembre o 50 nei semestri successivi) e la posizione nella classifica per arrivare ai primi 100mila che hanno diritto al super cashback

Infine, con l’app IO collegata ai nostri dati, sarà sufficiente pagare nei negozi con gli strumenti di moneta elettronica che noi stessi abbiamo inserito e collegato all’app. Ogni pagamento verrà registrato nel sistema associandolo al codice e alla carta registrata.



Alternative all’App Io per il cashback?

Il decreto MEF dice che saranno utilizzabili anche canali bancari (“issuer convenzionati”) oltre all’app IO, ma si attendono i dettagli a riguardo.

Certo per le banche è facoltà non obbligo attivare questi canali. Bnl e Intesa San Paolo fanno sapere che al lancio non lo faranno e manderanno i clienti su IO. In futuro potrebbero abilitare il cashback sulle loro app mobili.

Certo quindi allo stato IO è la sola garanzia per accedere alla misura.

Satispay e cashback

Anche da app Satispay è possibile registrarsi alla misura, ma solo per i pagamenti fatti con questo strumento, nei negozi che lo supportano.

Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay valide solo da gennaio

Bisogna per ora anche pagare solo con carta di credito fisica e non con i sistemi Google, Samsung e Apple su cellulare. Questi infatti solo da gennaio dialogheranno correttamente con il sistema del cashback e i loro pagamenti saranno conteggiati.


Periodo Numero minimo transazioni

Valore massimo spesa singola ammissibile al cashback

Valore massimo spese nel periodo Rimborso massimo.
8-31 dicembre 2020, sperimentale (cashback di Natale)
10 150 euro 1.500 euro 15 euro a transazione, 150 euro nel periodo
1 gennaio-30 giugno 2021 50 150 euro 1.500 euro 15 euro a transazione, 150 euro nel periodo
1 luglio-31 dicembre 2021 50 150 euro 1.500 euro 15 euro a transazione, 150 euro nel periodo
1 gennaio-30 giugno 2022 50 150 euro 1.500 euro 15 euro a transazione, 150 euro nel periodo
Gennaio-giugno 2021 e gennaio-giugno 2022 “Supercashback”
Vincono i 100 mila utenti con più acquisti 1.500 euro a semestre














Come sarà il rimborso cashback

Per quanto riguarda i tempi di rimborso, invece, possiamo fare riferimento a quanto segue.

Dall’8 dicembre dovrebbe partire la fase sperimentale (si attende un provvedimento Mef di conferma), con i primi 150 euro di rimborso.

Nello specifico, verrà effettuato un rimborso pari al 10% degli acquisti (con esclusione delle transazioni online) fissando un tetto massimo di rimborso di 15 euro per ogni operazione. Il rimborso, come già anticipato, scatterà dopo 10 pagamenti effettuati con modalità elettronica. Il denaro verrà erogato da Consap sul proprio IBAN entro il 28 febbraio 2021.

Poi, con il lancio ufficiale del cashback di Stato, a partire dal primo gennaio 2021, il rimborso sarà erogato ogni 6 mesi direttamente sul proprio conto corrente, per un tetto massimo di 150 euro, pari a 1500 euro di spesa sostenuta e un minimo di 50 transazioni.

I periodi del cashback

Sono stati previsti, dal governo, due momenti attuativi:

  • il primo a dicembre 2020 (con partenza l’8/12), come periodo di sperimentazione preliminare ma anche come periodo propizio a rilanciare i consumi di Natale.
  • Il secondo dal 1 gennaio 2021, come lancio ufficiale del cashback di Stato.

Nella fattispecie, per il mese di dicembre 2020 è previsto un rimborso del 10% per le spese cashless, con un tetto di rimborso massimo fissato a 150 euro e il divieto di frazionare i pagamenti per aumentare le transazioni. Lo potrà ottenere chi farà almeno 10 acquisti tracciabili entro la fine del mese e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Lo shopping online non è compreso nell’incentivo, per cui i pagamenti potranno essere effettuati solo nei negozi fisici e nei centri commerciali. Non ci sono limitazioni sui beni acquistabili.

Dal decreto Rilancio al decreto attuativo cashback del MEF

Già nella legge di bilancio 2020 si era pensato ad un meccanismo apposito, poi rinviato a causa della pandemia. Il tema è stato ripreso dal Decreto agosto (D.L. 140/2020), che all’articolo 73 tratta il “Rifinanziamento del cashback”, come modifica alla legge del 27 dicembre 2019 n.160.

Il citato decreto, nello specifico, legifera quanto segue: “Il Ministro dell’economia e  delle  finanze,  sentito  il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  emana  uno  o  più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità  attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, incluse le forme di adesione volontaria  e  i  criteri  per  l’attribuzione  del rimborso, anche in  relazione  ai  volumi  ed  alla  frequenza  degli acquisti, gli strumenti  di  pagamento  elettronici  e  le  attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso,  nei  limiti  dello stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto  dai commi 289-bis e 289-ter.”

L’art. 73 prosegue confermando lo stanziamento di 2,2 mln di euro per l’anno 2020 (rispetto a quanto già stabilito dalla legge di bilancio 2019) e l’incremento del fondo per il 2021 di un ammontare pari a 1.750 mln di euro.

Decreto attuativo Mef, come funziona il cashback

Conseguentemente, si è dovuto attendere il decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale è stato pubblicato di recente nella Gazzetta Ufficiale come decreto n.156 del 24 novembre 2020.

Quest’ultimo ha stabilito, tra le altre, le seguenti definizioni, qui riportate per dare contezza dell’intento preciso del legislatore:

  • Il soggetto “esercente” è colui che svolge attività di vendita di beni o di prestazione dei servizi presso il quale sono effettuati acquisti mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e tramite un acquirer convenzionato;
  • Il soggetto “aderente” è una persona fisica maggiorenne, residente nel territorio dello Stato, che partecipa al programma;
  • Il soggetto “acquirer convenzionato” è identificato come soggetto che ha concluso un accordo con l’esercente per l’utilizzo di dispositivi di accettazione e che ha sottoscritto altresì un accordo con la PagoPa S.P.A.;
  • L’identificativo unico dell’esercente (o merchantID) è il numero che identifica in modo univoco l’esercente all’interno del sistema dei pagamenti elettronici;
  • L’”issuer convenzionato” è identificato come il soggetto che abbia concluso un accordo con il pagatore per la fornitura di uno strumento di pagamento elettronico e che abbia sottoscritto una convenzione con la PagoPA S.p.A. ovvero il soggetto che abbia sottoscritto con la PagoPA S.p.A. una convenzione per potere mettere a disposizione dei propri clienti, in alternativa all’APP IO, un sistema per l’adesione al programma;
  • Il “cashback” è identificato come il sistema, predisposto e gestito dalla società PagoPa S.P.A., che definisce la graduatoria e trasmette le informazioni rilevanti all’App IO e ai sistemi messi a disposizione degli issuer convenzionati, e ai fini del rimborso alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.P.A.;
  • L’app IO, è predisposta e gestita da PagoPa S.P.A. .

Dopo aver analizzato la normativa di riferimento è ora possibile comprendere il meccanismo del cashback e la sua implementazione.

Ciò di cui trattiamo è un meccanismo che prevede un rimborso, in misura pari al 10% della spesa sostenuta, per i soggetti che utilizzeranno mezzi di pagamento elettronici invece dei contanti.