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Lunedì, 24 Gennaio 2022 09:00

Lavoro autonomo occasionale, focus sul nuovo obbligo di comunicazione preventiva


Dal 21 dicembre 2021 è obbligatorio comunicare preventivamente l'avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Vediamo come fare per non sbagliare. 

Viste le recenti novità in tema di prestazioni di lavoro autonomo occasionale e il susseguirsi di articoli pubblicati a partire dal 21/12/2021 (data a partire dal quale è obbligatorio provvedere alla comunicazione preventiva) - che hanno generato un po’ di confusione sull’argomento - abbiamo ritenuto opportuno fare un approfondimento per capire come comportarsi correttamente e non incappare in errori.

Al comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 – come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 definitivamente convertito dalla L. n. 215/2021 – si prevede che:

“con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

Il nuovo obbligo di comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Conseguentemente, nell'attesa di maggiori chiarimenti, sembrerebbe che l’obbligo in questione non riguardi:

  • le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
  • i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
  • le professioni intellettuali cosiddette “protette” (artt. 2229 e ss. c.c.), per le quali è necessario l’iscrizione ad appositi albi o elenchi (salvo che il professionista non svolga un’attività imprenditoriale);
  • le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
  • i partiti politici;
  • le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
  • le ONLUS.

Inoltre, è opportuno sottolineare che la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 (e non le Prestazioni Occasionali - Prest.O - disciplinate dall'art. 54-bis del Decreto legge n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, per le quali è stata predisposta una piattaforma dedicata sul sito dell'INPS). 

Per i rapporti avviati successivamente all'11 gennaio 2022 la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.


Modalità di comunicazione

Prossimamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrebbe provvedere ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti per le comunicazioni. Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. elenco completo in fondo). Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Qualora la prestazione venga svolta in più ambiti provinciali, si ritiene che sia sufficiente trasmettere la comunicazione all’Ispettorato ove la prestazione lavorativa verrà svolta in misura prevalente.


Contenuto della comunicazione

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore (imprenditore e lavoratore autonomo);
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività che dovrà essere svolta;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nella comunicazione preventiva sarà necessario effettuarne una nuova.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.


Sanzioni

In caso di violazione dell’obbligo di effettuazione della comunicazione obbligatoria è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.


In sintesi...

Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale (e solo per queste) va inviata, prima dell’inizio della prestazione, una mail all’ispettorato provinciale di competenza (luogo di svolgimento della prestazione) indicando nel corpo della mail stessa:

-          Dati del prestatore e committente;

-          Luogo della prestazione;

-          Descrizione dell’attività;

-          Compenso (qualora stabilito).

-          Data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà ritenersi compiuta.

In merito all’ultimo punto, qualora la prestazione si protraesse oltre la data indicata, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.


Per visualizzare l'elenco delle caselle di posta attivate dall'Ispettorato del Lavoro cliccare qui.




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