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Martedì, 28 Giugno 2022 09:00

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: differimento sotto i 5.000 euro


Dal 1°luglio 2022 molti contribuenti che adottano regimi agevolati saranno interessati dalla fatturazione elettronica, col conseguente obbligo di indicazione del bollo virtuale sulle fatture emesse. Capiamo come e quando versare l’imposta di bollo e cosa cambia dal 1° gennaio 2023

Come anticipato in un nostro precedente articolo, dal 1° luglio per molti contribuenti che adottano regimi fiscali agevolati (minimi, forfettari, ASD, …) entra in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica. Ciò implica la necessità di emettere le fatture in formato elettronico secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.

Finora l’adozione della fatturazione elettronica era solamente una facoltà per questi contribuenti, i quali potevano pertanto emettere ancora fatture cartacee, sulle quali va applicata una marca da bollo da 2,00€ al ricorrere di determinate condizioni.


Ma perché si applica l’imposta di bollo?

L’imposta di bollo è dovuta per le operazioni di importo superiore a 77,47 euro:

  • escluse dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza dei presupposti;
  • Esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del testo IVA;
  • Non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8 e 8-bis del testo IVA;
  • Escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del testo IVA.

Se nello stesso documento sono presenti sia operazioni imponibili IVA, che operazioni rientranti nelle categorie suesposte, il bollo si applica se la somma di quest’ultime supera l’importo di 77,47 euro.

I contribuenti che adottano i regimi agevolati finora potevano assolvere tale obbligo applicando fisicamente una marca da bollo da 2,00€ sul documento.


Come si applica il bollo sulle fatture elettroniche?

Per applicare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche occorre selezionare “Sì” sul campo “Bollo virtuale” e indicare l’importo di 2,00€. In questo modo sul documento elettronico che si andrà a generare verrà visualizzata la dicitura “Bollo assolto ai sensi del Decreto MEF 17 GIUGNO 2014”.

ATTENZIONE! L’indicazione dell’imposta di bollo in fattura non comporta il pagamento automatico della stessa.


Come si versa l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse?

A seguito delle modifiche operate dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.M. 4 dicembre 2020, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021:

  • per le fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre: l’imposta di bollo deve essere versata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre;
  • per le fatture elettroniche del secondo trimestre il relativo versamento va effettuato entro il 30 settembre, cioè entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Tuttavia, in via di eccezione:

  • se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sui documenti emessi nel primo trimestre è inferiore a 250 euro (soglia aumentata a 5.000 euro dal 1° gennaio 2023), la scadenza per il versamento viene spostata dal 31 maggio al 30 settembre, ossia al termine per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;
  • Se l’imposta dovuta nei primi due trimestri non è complessivamente superiore a 250 (5.000) euro, il pagamento può essere differito al 30 novembre (scadenza del terzo trimestre).

Il Decreto Semplificazioni ha stabilito l’innalzamento, dal 1° gennaio 2023, della soglia di 250 euro prevista per il differimento, a 5.000 euro.

L’ Agenzia delle Entrate entro il 15 del mese successivo a ciascun trimestre mette a disposizione, all’interno del portale “fatture e corrispettivi” del suo sito web (link), un elenco delle fatture correttamente assoggettate a imposta di bollo e un elenco di quelle che presentano i requisiti per l’assoggettamento, ma per le quali non è stato indicato in fattura il bollo virtuale.

Il contribuente può quindi procedere alla variazione dei dati comunicati dall’Agenzia delle Entrate, oppure accettarli.

È possibile inoltre effettuare il versamento direttamente tramite suddetto portale, a partire dal 15 del secondo mese successivo ad ogni trimestre, mediante l’indicazione dell’IBAN di un conto intestato al contribuente.

In alternativa è possibile versare i bolli mediante il più tradizionale mod. F24…


Ricapitolando


Periodo di riferimento

Condzioni particolari

Termine per il versamento

I trimestre

Ammontare complessivo dei bolli maggiore di 5.000 euro

31 maggio

Ammontare complessivo dei bolli minore di 5.000 euro

30 settembre

Ammontare complessivo dei bolli del primo e secondo trimestre minore di 5.000 euro

30 novembre

II Trimestre

Ammontare complessivo dei bolli maggiore di 5.000 euro

30 settembre

III Trimestre


30 novembre (insieme a I e II Trimestre se bolli < 5.000 euro)

IV Trimestre


28 (29) febbraio dell’anno successivo



Lo Studio Giacomobono & Partners resta sempre a disposizione per fornirvi supporto ed eventuali chiarimenti.




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