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Martedì, 26 Luglio 2022 09:00

POS obbligatorio: quando scattano le sanzioni



La Guardia di Finanza ha diramato le istruzioni operative per l’irrogazione di sanzioni in caso di rifiuto di esecuzione di pagamenti elettronici. Vediamo a quanto ammonta e quando ricorrono i requisiti.


Con una circolare dell’11 luglio 2022 il Comando Generale della Guardia di Finanza ha diramato le istruzioni operative in merito all’applicazione dell’art. 18, comma 1, D.L. n. 36/2022, che ha anticipato al 30 giugno 2022 il termine, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2023, a decorrere dal quale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata accettazione di pagamenti elettronici.

Dal 1° luglio 2022 infatti è previsto l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici (effettuati con carte di credito, di debito o prepagate) da parte di chiunque eserciti un’attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche professionale. L’obbligo di installazione del POS in vigore dal 1° luglio scorso ha praticamente coinvolto tutti i titolari di partita IVA.


A quanto ammonta la sanzione?

In caso di ingiustificata accettazione di pagamenti elettronici la sanzione si compone di una quota fissa e una percentuale:30 euro fissi;4% del valore/prezzo del bene o del corrispettivo del servizio.Per la sanzione è esclusa la possibilità di pagamento in misura ridotta.
Siamo del parere che il criterio misto permetta di seguire un corretto principio di proporzionalità e per questo può essere certamente condiviso.


Quando si applica la sanzione?

La sanzione scatta in caso di mancata accettazione della richiesta del cliente di effettuare il pagamento tramite carte di debito, di credito e prepagate, salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica. La Circolare del Comando generale sotto tale aspetto mostra un’evidente carenza, in quanto prevede che “fintantoché una richiesta in tal senso non sia stata rifiutata dall'esercente, l'eventuale circostanza che quest'ultimo non sia dotato delle apparecchiature tecniche necessarie per effettuare pagamenti elettronici (cd. Point of Sale o POS) non costituisce condotta sanzionabile”.
Ovviamente, ai fini dell’irrogazione della sanzione, la mancata installazione del POS deve essere necessariamente equiparata al rifiuto di consentire l’utilizzo della moneta elettronica. Tuttavia, la normativa sanziona esclusivamente il rifiuto di consentire il pagamento con carte e non la mancata installazione del POS e quindi fintanto che non si presenta tale circostanza l’esercente è da ritenersi non sanzionabile.

In pratica in caso di richiesta da parte di un cliente di pagare con moneta elettronica e conseguente rifiuto, giustificato con la mancata installazione del POS, l’esercente è da ritenersi sanzionabile. Va da sé che la possibilità di consentire il pagamento con carte (di credito, debito e prepagate) non può essere intesa come obbligo trovandosi, per contro, in presenza di una mera facoltà del cittadino, il quale può utilizzare, a sua scelta e liberamente, il contante ovvero la moneta elettronica. Ricordiamo tuttavia che per i contanti è previsto un limite di utilizzo pari a:

- 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022;
- 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.


Quando è esclusa la responsabilità?

Un secondo limite introdotto dalla normativa sanzionatoria riguarda le ipotesi di esclusione della responsabilità determinata “da oggettiva impossibilità tecnica".
Occorre tenere conto del fatto che si possono verificare problemi di connessione o guasti dei dispositivi utilizzati per i pagamenti elettronici. Il problema in tal caso è quello di dimostrarne l’effettiva impossibilità; il cittadino infatti non dispone di nessuno strumento, se non la possibilità di chiedere l’intervento della Guardia di Finanza o degli Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria.
All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli Ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria, che possono anche assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.


Lo Studio Giacomobono & Partners resta sempre a disposizione per fornirvi supporto ed eventuali chiarimenti.



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