Stampa « Categoria: News

Venerdì, 29 Luglio 2022 09:00

Le ferie ed i permessi "in pillole" - prima parte



Con questo "vademecum" affrontiamo a 360 gradi il funzionamento delle ferie: modalità di fruizione, diritti e obblighi, sanzioni e qualche spunto di riflessione per i datori di lavoro.

Le ferie, a mente del CCNL applicato dal datore di lavoro, si maturano per ratei mensili ed ammontano a 26 giornate annue (compreso il sabato). Le ferie maturate devono essere godute dal lavoratore rispettando delle precise regole:

  • Qualora il lavoratore lo richieda, il datore di lavoro deve far di tutto per concedere due settimane consecutive di ferie;
  • Per le restanti due settimane, queste debbono essere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione;

Se il lavoratore si ammala durante le ferie, la malattia interrompe il godimento delle ferie, che riprenderà a guarigione avvenuta e certificata.

Per poter godere delle ferie maturate è importante che il lavoratore cerchi un accordo con il datore di lavoro. Qualora non dovesse essere trovato un punto di incontro riguardo al periodo, prevalgono sempre le esigenze del datore di lavoro. Ciò non significa che quest’ultimo possa fissare il periodo di ferie in modo del tutto arbitrario, ma deve essere in grado di mediare tra le esigenze proprie ed i legittimi interessi del lavoratore, esercitando tuttavia il proprio potere direttivo ed organizzativo sulle specifiche richieste.

Il datore di lavoro, infatti, ha il compito di verificare l’effettivo godimento delle ferie di ogni dipendente, anche predisponendo con anticipo un piano ferie annuale o determinando uno specifico periodo di “ferie collettive”. Le ferie non scadono: quelle non godute durante l’anno lavorativo andranno ad aggiungersi a quelle maturate durante l’anno successivo e così a venire, sino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il mancato godimento delle ferie entro i termini di legge comporta diversi livelli di problemi gestionali e sanzioni.

Innanzitutto è obbligo del datore di lavoro garantire, attraverso le ferie, il recupero psico-fisico dei propri dipendenti e del tempo da dedicare alla loro vita familiare e sociale, così come previsto dalle norme sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Per questo è auspicabile e raccomandato riuscire a garantirne la fruizione di almeno 2 settimane consecutive.

Inoltre, non essendo possibile monetizzarle, la loro mancata fruizione comporta, al superamento del 18° mese successivo al termine dell’anno di maturazione, il pagamento in via anticipata – sia lato lavoratore che datore di lavoro - della contribuzione INPS sul loro valore giornaliero/orario, risultante dall’ultima busta paga.

Questa contribuzione è, come detto, solamente anticipata e quindi - ancorché penalizzante nell’immediato - viene successivamente recuperata attraverso il non assoggettamento ad INPS del valore delle ferie godute nei mesi successivi (non è dunque un costo aggiuntivo, ma un onere finanziario anticipato).

Molto importante da segnalare è poi la possibilità che, in caso di verifiche ispettive o denuncia da parte dei lavoratori, il datore di lavoro che non programmi ed attui la fruizione delle ferie nei termini di legge per i propri dipendenti, possa essere sanzionato come segue:

  • Sanzione base da 100 a 600 euro per ciascun lavoratore;
  • Se la violazione riguarda più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno due anni la sanzione è compresa tra i 400 e i 1.500 euro;
  • Se i dipendenti coinvolti sono superiori a 10 o il mancato godimento si è verificato in almeno quattro anni la sanzione va da 800 a 4.500 euro.

La sanzione opera anche qualora il dipendente abbia goduto in parte del periodo minimo di ferie.

Un rischio ulteriore, come accennavamo sopra, è dato dalla possibilità che il dipendente possa agire in giudizio per chiedere:

  1. Il risarcimento del danno biologico ed esistenziale (in questo caso dovrà provare il nesso causale tra il danno stesso e il mancato godimento delle ferie);
  2. La fruizione delle ferie maturate e non godute nei termini.

N.B.: Perde il diritto al risarcimento dei danni il lavoratore che, senza alcun giustificato motivo, rifiuta qualsiasi offerta del datore in merito alla fruizione delle ferie.

Infine, come è giusto far rilevare, le ferie godute “oggi”, hanno un controvalore economico certamente più basso di quello da liquidare eventualmente a fine rapporto, differenza di non poco conto soprattutto se l’accumulo avviene in molti anni e per soggetti che hanno avuto nel frattempo avanzamenti di carriera e/o retributivi significativi.


Massimo Martino
Consulente del Lavoro, si occupa da sempre di Amministrazione e Gestione delle risorse umane. Ha anche significative esperienze come Manager, sempre nel settore dei servizi alle imprese, che sono un valore aggiunto per i nostri clienti.



Summer mockup psd created by freepik - www.freepik.com