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Martedì, 09 Agosto 2022 09:00

Le ferie ed i permessi "in pillole" - seconda parte



Cosa sono i permessi? Come funzionano? e quante tipologie ne esistono? Rispondiamo a queste domande in questa breve guida.




I Permessi orari retribuiti nascono nell’evoluzione della contrattazione collettiva, come riposi/assenze retribuite, alternative alle ferie, necessarie a soddisfare le più diverse esigenze personali e familiari.


Possono essere suddivisi in 2 “macro categorie”:

  • Permessi per recupero Ex-festività soppresse (32 ore annue per tutti i lavoratori dipendenti);
  • Permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) che sono variabili in ciascun CCNL di settore.


Nel tempo, questi ultimi, sono stati incrementati - di rinnovo in rinnovo, seppur in misura diversa per ciascun CCNL - con l’obiettivo di raggiungere una quantità sufficiente per essere poi convertiti in una strutturale riduzione degli orari di lavoro contrattuali, passando quindi dalle canoniche 40, alle 35 ore settimanali (chi non ricorda lo slogan “lavorare meno, lavorare tutti”..?) ovviamente, ferme restando le retribuzioni che sarebbero rimaste, nei loro valori mensili, intangibili. Ma questo processo, va ricordato, non è mai avvenuto e pertanto, i contatori mensili, si incrementano più o meno cospicuamente per la generalità dei lavoratori, senza una reale possibilità di fruizione integrale. Solamente le categorie impiegatizie “apicali” (quadri e primi livelli, solitamente) se non soggette al controllo puntuale dell’orario di lavoro (timbratura o fogli firma con orario) non maturano permessi ROL.

Esistono, come noto, molti altri tipi di permessi contrattuali o previsti dalla legge (es. L.104, per lo studio, etc), che hanno regole proprie e vanno comunque gestiti tenendo conto delle esigenze del singolo e dell’Azienda.

Riguardo ai permessi ex-festività, va segnalato che - di norma - sono fruibili ad ore o ad intere giornate in aggiunta alle ferie; sono retribuiti con la retribuzione oraria ordinaria, sia se fruiti nel corso dell’anno sia se pagati alla scadenza contrattuale, che varia anch’essa a seconda del CCNL applicato.

Mentre i permessi ROL vanno fruiti ad ore e sono nella piena disponibilità dei lavoratori che ne possono fare richiesta per soddisfare tutte le esigenze personali e della propria famiglia; unica particolarità è che il loro godimento può avvenire sia individualmente che collettivamente (sempre nella logica di cui ai punti precedenti) così come prevedono ormai diversi CCNL.


In particolare:

  • l’utilizzazione individuale è prevista come fruizione da parte di ciascun dipendente di permessi orari retribuiti, fino alla “concorrenza di uno o più giorni lavorativi”. Peraltro, in questo caso, è in genere previsto che il lavoratore ne faccia richiesta con un certo termine di preavviso, per evitare di impattare con le esigenze organizzative datoriali;
  • l’utilizzazione collettiva è intesa invece come una vera e propria riduzione dell’orario di lavoro annuale, su base giornaliera o settimanale a seconda dei casi e dei settori, che interessa la generalità dei lavoratori o particolari settori aziendali.

Anche i permessi ROL, se non goduti entro la “scadenza contrattuale” (ad es. per il CCNL Studi professionali il mese è Dicembre di ciascun anno e quindi Febbraio in caso di utilizzo del calendario differito delle presenze) vanno pagati con le stesse modalità e regole sopra specificate per i permessi ex-festività.

E’ importante segnalare infine che, per la mancata fruizione o pagamento dei permessi, come per le Ferie (che però non si possono pagare) è previsto, al superamento della scadenza contrattuale - diversa per ciascun CCNL - (quindi, non obbligatoriamente dopo il 18° mese successivo all’anno di maturazione), il pagamento in via anticipata - sia lato lavoratore che datore di lavoro - della contribuzione INPS sul loro valore orario, risultante dall’ultima busta paga, moltiplicato per le quantità residue presenti nei contatori individuali.

Questa contribuzione ha dunque tempi di pagamento più “rapidi” ma anch’essa, come già ricordato per le Ferie, viene solamente “anticipata” e quindi - ancorché ciò sia penalizzante nell’immediato - verrà poi recuperata attraverso il non assoggettamento ad INPS del valore dei permessi goduti o pagati in epoca successiva alla scadenza contrattuale.



Massimo Martino
Consulente del Lavoro, si occupa da sempre di Amministrazione e Gestione delle risorse umane. Ha anche significative esperienze come Manager, sempre nel settore dei servizi alle imprese, che sono un valore aggiunto per i nostri clienti.



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