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Mercoledì, 05 Ottobre 2022 09:00

Modello TD16 per reverse charge interno elettronico



È ormai noto che dal 1° luglio 2022 l’esterometro è stato sostituito dalla trasmissione allo SdI dei dati relativi alle fatture estere, mediante i nuovi modelli TD17, TD18 e TD19; ma per i reverse charge interni, da trasmettere con modello TD16, come bisogna comportarsi?


Da pochi mesi l’esterometro è stato superato e sostituito da una nuova modalità di trasmissione delle informazioni relative ai rapporti con l’estero, prevedendo, per ciascuna fattura - o meglio per ciascuna integrazione e autofattura - dei singoli invii.

Infatti ad oggi è obbligatorio comunicare, con tempistiche anche abbastanza stringenti, i dati relativi alle fatture cartacee estere, intra ed extra-comunitarie, mediante l’invio delle integrazioni o autofatture elettroniche, utilizzando i nuovi modelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, direttamente tramite SdI:

  • TD16: integrazione fattura da reverse charge interno;
  • TD17: integrazione/autofattura acquisto servizi esteri;
  • TD18: integrazione per acquisto beni intracomunitari;
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto beni già presenti nel territorio italiano da fornitore estero

Negli ultimi mesi sono sorti non pochi dubbi sulle modalità operative relativamente a questo argomento.

Iniziamo dicendo che il modello TD16 si può utilizzare nel momento in cui si riceve una fattura elettronica da fornitore italiano, contraddistinta da uno dei sottocodici IVA N6; si tratta tipicamente delle operazioni indicate all’art. 17 del DPR 633/72 e sono, ad esempio: prestazioni in subappalto rese nel settore edile, prestazioni di servizi di pulizia, cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop o microprocessori, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale, ecc.

Per questa tipologia di operazioni, al momento, non è obbligatorio trasmettere l’integrazione elettronica con modello TD16 allo SdI, ma è una facoltà riservata al contribuente che voglia utilizzare i registri IVA precompilati, messi a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

In tale caso, occorre trasmettere l’integrazione entro la fine del mese nel quale si è ricevuta la fattura passiva elettronica in reverse charge.

Il file inoltre va compilato indicando gli estremi della fattura passiva ricevuta, compilando il campo 2.1.6 (dati fatture collegate) inserendo al posto del numero della fattura, l’IdSdI attribuito dal sistema di interscambio. Questa operazione permetterà all’Agenzia delle Entrate di agganciare la fattura passiva in reverse charge all’integrazione TD16 che si sta inviando.

Nel caso in cui non è presente l’IdSdI sarà possibile indicare il numero della fattura, ma così facendo si renderà necessaria la modifica manuale dei registri IVA precompilati, sul portale Fatture e Corrispettivi. 

Alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI, il cessionario/committente può integrare manualmente la fattura ricevuta previa stampa e conservazione analogica della stessa, ma in tal caso l’operazione - logicamente - non apparirà nelle suddette bozze di registri Iva elaborati dall’Agenzia.


Per altri dubbi su questo argomento non esitate a contattarci; lo Studio Giacomobono & Partners resta sempre a disposizione per fornirvi supporto ed eventuali chiarimenti.




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