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Martedì, 28 Marzo 2023 08:00

Definizione agevolata irregolarità formali: come versare le somme dovute


Scade il prossimo 31 marzo il termine per il versamento della prima rata per definire, in via agevolata, le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2023. Si tratta della misura prevista dalla legge di Bilancio 2023 che permette di sanare le irregolarità formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tali tributi.

Il funzionamento è abbastanza semplice, basta versare l’importo di 200 euro per ogni periodo d’imposta al quale le violazioni si riferiscono e rimuovere le irregolarità commesse entro il 31 marzo 2024, ma vediamo come fare nello specifico per versare.

Innanzitutto va detto che non è altrettanto semplice individuare le irregolarità che rientrano nell’ambito della definizione agevolata.

In via generale possiamo dire che si tratta di tutte quelle violazioni che, non incidendo sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di imposte, ritenute alla fonte e crediti d'imposta, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale la sanzione è proporzionata.

Ad esempio, vi rientrano:

  • l'omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, degli elenchi Intrastat, degli invii dati al Sistema Tessera Sanitaria e la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;
  • l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta;
  • l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività ai fini IVA;
  • la violazione, in campo IVA, degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad imposta, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode;
  • l'omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto.


Ci sono tuttavia delle irregolarità non sanabili; oltre alle "violazioni sostanziali", non possono essere regolarizzate le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dalla legge di Bilancio (ad esempio, violazioni formali inerenti l'imposta di registro e l'imposta di successione).

Inoltre, per espressa previsione normativa, non è possibile avvalersi della regolarizzazione:

  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure);
  • per consentire l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023).

Possono definire le suddette violazioni, tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica.

Il pagamento della somma di 200 euro (a periodo d’imposta) dovuta è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente entro il:

  • 31 marzo 2023;
  • 31 marzo 2024.

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, con risoluzione n. 6/E/2023 è stato istituito il seguente codice tributo:

  • “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI - Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

Il suddetto codice tributo va inserito nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA” (ad esempio «2021»). Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate e "0202" per la seconda rata); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.


Occorre tuttavia ricordare che l’avvenuto versamento dell’importo dovuto non è sufficiente al perfezionamento della procedura. Infatti, la regolarizzazione si perfeziona oltre che con il pagamento delle somme dovute anche con la rimozione, entro il 31 marzo 2024, delle irregolarità od omissioni.

La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.


Per altri dubbi su questo argomento non esitate a contattarci; lo Studio Giacomobono & Partners resta sempre a disposizione per fornirvi supporto ed eventuali chiarimenti.



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