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Mercoledì, 31 Maggio 2023 08:00

La riforma del lavoro sportivo - principali novità



La Riforma dello Sport entrerà in vigore il 1 luglio 2023, e porterà con sé molti cambiamenti per associazioni e società sportive. Vediamo cosa cambia e facciamoci trovare pronti.


La riforma dello sport prevede il riordino e la semplificazione delle disposizioni in materia di enti sportivi, sia professionistici che dilettantistici, nonché la rimodulazione del lavoro sportivo.

La riforma dello sport

Ad oggi la riforma dello sport si compone di 5 decreti attuativi:

  • D.lgs. 36/2021: che contiene la disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e del lavoro sportivo, oggetto delle modifiche e correzioni apportate dal d.lgs.163/2022;
  • D.lgs. 37/2021: rubricato “misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo”;
  • D.lgs. 38/2021: che contiene “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;
  • Dlgs. 39/2021: recante “semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi”, che prevede e disciplina il nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;
  • D.lgs. 40/2021: che prevede “misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.

La nuova disciplina sul lavoro sportivo, sulla quale ci concentriamo in questo articolo, rappresenta la parte più corposa della riforma ed è quella sulla quale il decreto correttivo n.163/2022 è intervenuto di più, modificando e integrando il testo originario del D.lgs n. 36/2021.


Principali novità

Stando alla nuova disciplina, i collaboratori sportivi potranno assumere solo due ruoli alternativi:

  • volontario puro: colui che presta gratuitamente la propria opera senza remunerazione, fermo restando l’eventuale rimborso delle spese sostenute. Il volontario dovrà essere assicurato per la responsabilità civile verso terzi;
  • il lavoratore sportivo: che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. La figura del lavoratore sportivo è definita come colui che svolge mansioni necessarie e strumentali per lo svolgimento dell’attività sportiva, con esclusione delle mansione di carattere amministrativo-gestionale. Pertanto oltre all’atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo e preparatore atletico, tale qualifica viene estesa ai soggetti tesserati, quali ad esempio custodi, addetti alle pulizie, receptionist, giardinieri ecc., che svolgono mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva codificate attraverso delibere federali degli enti affiliati. 

Il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma o di co.co.co.

Non esisterà più la suddivisione di sportivo professionista e il dilettante, ma esisterà una suddivisione in base alla tipologia di società:

• le società sportive professionistiche (con scopo di lucro)

• le società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro).

Nel settore professionistico il rapporto di lavoro ordinario sarà quello subordinato, tranne nel caso che la prestazione si riferisca a una singola manifestazione sportiva, ovvero lo sportivo non sia contrattualmente vincolato a frequentare sedute di allenamento, oppure, ancora la prestazione contrattuale non superi otto ore settimanali o cinque giorni mensili ovvero trenta giorni in un anno, in tal caso il rapporto costituisce oggetto di lavoro autonomo 

Nel settore dilettantistico, invece, la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali e le prestazioni sono svolte in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS. Nel computo delle 18 ore non rientra il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. 

A tutti i lavoratori sportivi si applicherà l’ordinaria disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Così come si applicheranno le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”, e le disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 Viene altresì prevista la possibilità, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, di stipulare contratti di apprendistato con giovani a partire dai 15 anni di età.

 

Novità in tema di trattamento fiscale e previdenziale

Una delle novità più significative riguarda essenzialmente il trattamento tributario e previdenziale dei compensi derivanti da prestazioni di lavoro sportivo. In particolare ci troveremo di fronte a tre fasce reddituali:

  • compensi inferiori a 5.000 euro;
  • compensi compresi tra 5.000 e 15.000 euro;
  • compensi superiori a 15.000 euro.

Dal punto di vista tributario, sulla prima e seconda fascia di reddito, quindi per compensi inferiori a 5.000 e fino a 15.000 euro, non saranno applicate imposte.

Mentre per i compensi relativi alla terza fascia economica, quindi superiori a 15.000 euro, il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali, ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione (ad. es. un compenso di 20.000 euro annui pagherà imposte solamente su 5.000 euro).

Tale sistema di tassazione tuttavia non si applica ai premi legati a risultati in competizioni sportive, i quali scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, a prescindere dall’ammontare dei premi, e non dovranno essere indicati in dichiarazione dei redditi. 

Da un punto di vista previdenziale invece l’esenzione dei compensi è limitata solamente alla prima fascia economica. Superata la soglia dei 5.000 euro annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione.
Pertanto, rispetto alla disciplina in vigore, l’esenzione totale da oneri fiscali e previdenziali viene spostata dagli attuali 10.000 a 5.000 euro annui. 

La gestione previdenziale di riferimento per i lavoratori sportivi dilettanti, che abbiano o un contratto co.co.co o di lavoro autonomo, è la Gestione separata INPS.
L’applicazione dei contributi previdenziali (IVS e contributi minori), come indicato in precedenza, è prevista per la sola parte eccedente l’importo di € 5.000 annui e fino al un massimale previsto, che per l'anno 2023 è pari ad euro 113.520.

La norma inoltre dispone, inoltre che per i primi 5 anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo, quindi fino al 31/12/2027, l’imponibile previdenziale sul quale applicare l’aliquota previdenziale (pari al 25%) è ridotto della metà.

È opportuno far presente che non si tratta di una decontribuzione, ma di una riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati.


Nuovi adempimenti amministrativi

Oltre alle novità in tema tributario e previdenziale sono previsti anche nuovi adempimenti amministrativi.
Il d.lgs. n. 39/2021 introduce e disciplina nel capo I il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, già in vigore dal 31 agosto 2022.
Il Registro, istituito presso il Dipartimento per lo sport, è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 36/2021, da una Federazione sportiva nazionale – FSN - da una Disciplina sportiva associata – DSA - o da un Ente di promozione sportiva – EPS.
il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il CONI.

Per evitare un appesantimento burocratico e oneroso legato agli adempimenti relativi alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, soprattutto per le piccole realtà sportive, è stata prevista una semplificazione e digitalizzazione degli stessi attraverso proprio il registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
In sostanza, i dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, per il contratto di co.co.co, dovranno essere comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche e tale comunicazione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione al centro per l’impiego.

Rimango esonerati da tale obbligo i rapporti con compensi inferiori a 5.000 euro.

il L.U.L. e l’obbligo di comunicazione mensile all’INPS per le co.co.co. (modello Uniemens) sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro.
Non vi è inoltre obbligo del cadolino paga nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di 15.000 euro.

Per gli importi superiori a euro 5.000 si dovrà comunque procedere al versamento dei contributi INPS, da versare mediante modello F24. A tal fine è prevista la possibilità di generare il modello F24 attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche. Anche per quanto concerne la comunicazione INAIL e l’autoliquidazione del premio sarà prevista la possibilità di ottemperare agli adempimenti tramite il Registro delle attività sportive.

Infine, l’elaborazione della Certificazione Unica e la predisposizione del file telematico per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate verranno effettuate tramite Registro mentre l’invio telematico del file sarà a cura dell’intermediario abilitato.

Per il rapporto di lavoro subordinato gli adempimenti da porre in essere rimangono quelli ordinari.

Per maggiori informazioni su questo argomento non esitate a contattarci.