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Mercoledì, 31 Gennaio 2024 08:00

Concordato preventivo biennale: funzionamento e implicazioni



Il nuovo strumento di compliance, progettato per i contribuenti di minori dimensioni, mira a promuovere un adeguamento spontaneo ai livelli di affidabilità ritenuti idonei dal fisco, offrendo in cambio una riduzione dei controlli e possibili vantaggi fiscali.


Il concordato preventivo biennale per le Partite IVA rappresenta un nuovo strumento di compliance, progettato per i contribuenti di minori dimensioni. Secondo le proposte del Senato al Governo, qualora tali contribuenti non abbiano avuto debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro nel periodo d’imposta precedente, potranno ricevere una proposta vincolante per il pagamento delle imposte. Le modifiche proposte mirano a estendere l'applicabilità del concordato biennale, coinvolgendo sia i soggetti ISA effettivi che quelli in regime forfettario.


Concordato preventivo biennale: panoramica

Questo nuovo strumento consentirà a lavoratori autonomi e piccole e medie imprese di ricevere una proposta vincolante da parte del Fisco per il pagamento delle imposte, a condizione che adottino gli ISA (ma riguarda anche forfettari) e che i loro debiti tributari o erariali siano inferiori a 5.000 euro. La proposta riguarderà il pagamento delle imposte dovute nell'anno di conclusione dell'accordo e nell'anno successivo, con una durata complessiva di due anni, rinnovabile per ulteriori due.

L'obiettivo è coinvolgere maggiormente il contribuente nel processo di accertamento tributario, identificando l'imposta da versare, anche se non determinata in modo condiviso. Di seguito, esaminiamo i dettagli principali di questo istituto.


Funzionamento del concordato preventivo biennale

Il concordato consentirà ai contribuenti ISA e alle società di minori dimensioni, inclusi quelli in regime forfettario, di concordare con il Fisco l'importo del reddito da dichiarare e, di conseguenza, le imposte da versare. In cambio, godranno di alcuni vantaggi in termini di accertamenti.

A partire dal 2024, tali contribuenti potranno ricevere una proposta dal fisco per il pagamento delle imposte nei due anni successivi, evitando controlli.

La proposta, in particolare, verrà essenzialmente sviluppata su base storica, ovvero considerando i dati economici dichiarati dallo stesso contribuente nell’esercizio immediatamente precedente il biennio di applicazione dell’accordo e quelli desumibili dall’anagrafe tributaria. Con ogni probabilità, pertanto, le proposte reddituali saranno maggiori rispetto ai redditi effettivamente dichiarati dal contribuente. Difficile, in altri termini, immaginare che con l’adesione al concordato si possa ottenere un risparmio sulle imposte rispetto ai risultati storici.


Soggetti ammessi ed esclusi

Possono beneficiare del concordato biennale le persone fisiche o giuridiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni soggette agli ISA, nonché i contribuenti in regime forfettario, purché l’attività sia esercitata da più di due periodi d'imposta. Devono inoltre essere privi di debiti tributari superiori a 5.000 euro, compresi interessi e sanzioni, per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o contributi previdenziali definitivamente accertati.

Sono esclusi dal concordato preventivo coloro che non presentano le dichiarazioni dei redditi, hanno debiti superiori a 5.000 euro, o hanno ricevuto condanne per reati tributari.


Effetti del concordato e calendario degli adempimenti

L’istituto del concordato si riassume in una proposta che l’Agenzia delle Entrate fa al contribuente in merito al pagamento delle imposte dirette per l’anno in cui viene formalizzato il concordato e per il successivo. Il contribuente è libero se scegliere di accettare la proposta, oppure se rifiutare.

L'accettazione della proposta comporta l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'importo concordato del reddito. Eventuali differenze tra redditi effettivi e concordati non influiranno sulla determinazione fiscale, pertanto il contribuente dovrà fare attenzione se è in una situazione di incertezza, in quanto potrebbe ritrovarsi a dover dichiarare dei redditi maggiori rispetto a quelli effettivamente percepiti. Tuttavia, nell’eventuale casistica in cui il contribuente vada a percepire minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati per una misura di almeno il 60%, quest’ultimo cesserà di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizzerà, ma è necessaria la presenza di circostanze eccezionali (che saranno definite con apposito decreto ministeriale).

Il concordato inibisce gli avvisi di accertamento per le annualità coperte, ma non esenta da controlli automatizzati

L'adesione al concordato non ha effetti sull'IVA, che continua ad applicarsi secondo le regole ordinarie.

Entro il 15 di ottobre andrà presentato il modello Redditi/IRAP e deve essere accettata la proposta  di concordato preventivo biennale.

Il 30 novembre scade invece il versamento del secondo acconto.


Determinazione del reddito

Devono ritenersi escluse dalla determinazione del reddito imponibile le plusvalenze, le minusvalenze e i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società o associazioni. Il saldo netto delle suddette poste andrà a rettificare il il reddito concordato. In ogni caso il reddito da assoggettare a imposizione non potrà essere inferiore a 2.000 euro.


Decadenza dal regime

La conclusione anticipata degli effetti del concordato può verificarsi in presenza di una delle seguenti circostanze:

  • Accertamento di attività non dichiarate o passività inesistenti/indeducibili: nel caso in cui, attraverso un accertamento, vengano rilevate attività non dichiarate o l'assenza o l'indeducibilità di passività per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi di imposta oggetto del concordato o nel precedente;
  • Presentazione di dichiarazione dei redditi integrativa: nel caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione dei redditi integrativa contenente dati e informazioni che portano a una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli accettati al momento della proposta di concordato;
  • Presenza di debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 Euro: Nel caso in cui siano presenti debiti tributari o contributivi pari o superiori a 5.000 euro, accertati mediante sentenza o atti definitivi, escludendo i debiti sospesi o rateizzati;
  • Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi: nel caso in cui il contribuente non presenti la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti all'applicazione del concordato;
  • Condanna per reati tributari: nel caso in cui il contribuente sia condannato per uno dei reati tributari commessi durante il concordato o nei tre periodi d'imposta successivi;
  • Omesso versamento delle imposte dovute a seguito del concordato: nel caso in cui il contribuente ometta il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute in seguito all'adesione al concordato preventivo biennale;
  • Commissione di violazioni tributarie specifiche: nel caso in cui il contribuente commetta una delle violazioni tributarie esplicitamente previste dalla normativa, come l'omessa dichiarazione dei redditi o l'omessa dichiarazione IVA. 


Conclusioni

Il concordato preventivo biennale rappresenta un mezzo per incoraggiare i contribuenti a adeguare spontaneamente i loro livelli di affidabilità secondo gli standard ritenuti accettabili dall'Amministrazione finanziaria. L'adeguamento del reddito dichiarato diviene così un percorso per usufruire delle agevolazioni offerte dal regime premiale, con la prospettiva di una riduzione dei controlli per coloro che decidono di aderire alla proposta. Tale prospettiva è avvalorata dalla statistica che indica che solo l'1% dei contribuenti con un punteggio ISA inferiore all'otto è stato effettivamente soggetto a controlli approfonditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.


In attesa di comprendere appieno l'impatto di questa nuova misura fiscale, è possibile delineare alcune considerazioni preliminari; potrebbe rappresentare un'opportunità per realtà in crescita costante, tuttavia i termini ridotti e l'incertezza economica potrebbero scoraggiare alcuni contribuenti. La sua efficacia dipenderà dai dettagli dell'implementazione di questo nuovo regime.


Lo Studio Giacomobono & Partners rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.



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