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Mercoledì, 10 Aprile 2024 08:00

Regolamentazione e requisiti per l'attività di Home Restaurant in Italia



Una panoramica sull'operatività degli Home Restaurant in Italia: esaminiamo i requisiti legali, operativi, fiscali, contributivi e altre considerazioni cruciali per gli aspiranti chef casalinghi


Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito l’attività di home restaurant come la preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio, in determinati giorni ed orari, per un numero limitato di persone, trattate come ospiti personali, però paganti.

Non essendo prevista una specifica normativa, il Ministero ha ritenuto di poterla assimilare alla generica attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto, anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati che coincidono con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali rivolti alla clientela. 

Secondo l'attuale normativa l'attività di home restaurant si dovrebbe avvalere di piattaforme tecnologiche, le quali possono prevedere commissioni sul compenso dei servizi erogati come costo di transazione, e dovrebbe essere registrata dalle piattaforme in un apposito registro elettronico almeno trenta minuti prima della sua fruizione; l'eventuale cancellazione del servizio prima della sua fruizione dovrebbe rimanere tracciata.

Per lo svolgimento dell’attività in questione ci si avvale della propria organizzazione familiare e si utilizza parte della propria struttura abitativa, che deve possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.


Requisiti

Per svolgere l’attività di home restaurant sono necessari alcuni requisiti di onorabilità, come per le altre attività commerciali di vendita e somministrazione, elencati nell’art.71 D.Lgs 26.03.2010 n.59, che di seguito riportiamo sinteticamente:

  • non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • non aver subito condanne per ricettazione, riciclaggio, igiene contro la sanità pubblica, ecc.;
  • non aver subito condanne per frode nella preparazione di alimenti;
  • aver frequentato un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti;
  • aver lavorato per almeno due anni nel quinquennio precedente, sia in proprio che come dipendente, nel settore alimentare o della somministrazione;
  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea.

L’avvio dell’attività inoltre richiede la presentazione di una SCIA, qualora si svolga in zone non tutelate, o di una richiesta di autorizzazione, ove trattasi di attività svolta in zone tutelate.

I soggetti esercenti l'attività di home restaurant devono sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a copertura degli eventuali danni relativi all'esercizio dell'attività stessa, compresi i servizi complementari e sussidiari.

L'assoggettamento dell'attività alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di pubblica sicurezza comuni a tutti gli esercizi pubblici.
In tema di salubrità dei cibi e pulizia dei luoghi di preparazione, l'home restaurant deve rispettare le stesse norme igienico sanitarie delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, visto che i cuochi a domicilio sono considerati operatori del settore alimentare e come tali devono attenersi ai principi dell’HACCP.


Aspetti contributivi e fiscali

Rientrando nell’ambito dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’attività di home restaurant svolta in maniera abituale è assoggettata alla contribuzione INPS gestione artigiani e commercianti. Se, tuttavia, l'attività è svolta occasionalmente, nessun obbligo dovrebbe sorgere in capo a chi la esercita.

Per quanto concerne l’applicazione dell’IVA, le prestazioni sono imponibili solo qualora l’attività venga svolta in forma non occasionale, come confermato anche per i B&B, da parte dell’amministrazione finanziaria.
Da un punto di vista delle imposte dirette occorre distinguere se si tratta di attività abituale o occasionale. In particolare se l’attività di somministrazione viene svolta in maniera occasionale, i relativi redditi andranno compresi tra i redditi diversi, ossia nel quadro RL del modello redditi, deducendo le spese documentate sostenute.
Se, al contrario, l’attività è svolta in maniera stabile e duratura nel tempo, si tratta di redditi d’impresa. 
In considerazione dell'assenza di un limite normativo oggettivo per la distinzione tra occasionalità e abitualità dell’attività esercitata, l’individuazione della tipologia reddituale va eseguita caso per caso, in base alle caratteristiche specifiche dell’attività.

Lo Studio Giacomobono & Partners è a disposizione di chiunque volesse approfondire l'argomento.



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