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Giovedì, 13 Giugno 2024 09:00

Proroga al 31 Luglio 2024 per i versamenti e nuove regole per la rateizzazione delle imposte




L’articolo 37 del D.Lgs. 13/2024 introduce la proroga per i versamenti dei saldi 2023 e la prima rata degli acconti 2024 delle imposte per i soggetti ISA. Previste anche nuove regole per la rateizzazione delle imposte.


L’articolo 37 del D.Lgs. 13/2024, relativo all'accertamento tributario e al concordato preventivo biennale, ha prorogato dal 30 giugno (scadenza ordinaria) al 31 luglio 2024 il termine per il versamento del saldo 2023 e della prima rata dell’acconto 2024 delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché del saldo Iva 2023, per i soggetti ISA, ossia per le partite IVA con ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro, i contribuenti forfettari e minimi, ed i soci, gli associati ed i collaboratori di società, associazioni o imprese soggette agli ISA.

Pertanto, i soggetti appena elencati possono effettuare i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP dell’anno 2023:

  • entro il 31 luglio 2024, senza maggiorazione;
  • entro il 30 agosto 2024, con la maggiorazione dello 0,40%.

I soggetti che non beneficiano della proroga devono effettuare i versamenti delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e dell’Irap dell’anno 2023, nonché (se del caso) del saldo Iva 2023:

  • entro il 1 luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica), senza maggiorazione;
  • entro il 31 luglio 2024, con la maggiorazione dello 0,40%.

Inoltre, l’articolo 8 del D.Lgs. 1/2024 (cosiddetto decreto Adempimenti) ha modificato l’articolo 20 del D.Lgs. 241/1997, consentendo a tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, e titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni INPS, di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni presentate.
Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, le nuove disposizioni prevedono:

  • l’eliminazione dell’opzione in sede di dichiarazione, riconoscendo il comportamento concludente attuato in fase di versamento. Tutti i contribuenti possono quindi rateizzare i versamenti semplicemente scegliendo di farlo al momento del pagamento;
  • il differimento del termine ultimo per perfezionare la rateizzazione dal mese di novembre al mese di dicembre;
  • un’unica scadenza mensile unificata, fissata al giorno 16 di ogni mese, per il pagamento delle rate successive alla prima.

La circolare n. 9/E/2024 specifica che, per effetto di queste modifiche, il contribuente che intende rateizzare i versamenti deve:

  • determinare il numero di rate in cui suddividere il debito, non superiore al numero di mesi compresi tra la scadenza e il 16 dicembre;
  • suddividere l’importo complessivo in base al numero di rate stabilite;
  • versare la prima rata, senza interessi, entro le scadenze previste dall’articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001;
  • versare le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il 16 di ciascun mese seguente, e comunque non oltre il 16 dicembre.

Ad esempio, una persona fisica non soggetto ISA che intende rateizzare il saldo IRPEF e la prima rata dell’acconto IRPEF del 2023, suddividendo l’importo massimo di 7 rate, dovrà seguire il seguente calendario:

  • prima rata, entro il 1 luglio 2024;
  • seconda rata, entro il 16 luglio 2024;
  • terza rata, entro il 20 agosto 2024;
  • quarta rata, entro il 16 settembre 2024;
  • quinta rata, entro il 16 ottobre 2024;
  • sesta rata, entro il 18 novembre 2024;
  • settima e ultima rata, entro il 16 dicembre 2024.

E' ovvio che un soggetto ISA, qualora volesse beneficiare della proroga dei versamenti al 31 luglio, potrà suddividere gli importi fino a un massimo di sei rate.


Lo Studio Giacomobono & Partners è a disposizione di chiunque volesse approfondire l'argomento.



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