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Lunedì, 20 Gennaio 2025 08:00

Le novità della legge di bilancio 2025: tracciabilità delle spese e nuove regole di deducibilità


La legge di bilancio 2025 ridefinisce gli obblighi di tracciabilità per le spese di viaggi, trasferte e rappresentanza. Comprendere i dettagli delle nuove disposizioni è fondamentale per applicare correttamente le regole e sfruttare le possibilità di deducibilità.

Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) sugli obblighi di tracciabilità per le spese relative a viaggi, trasferte e spese di rappresentanza hanno generato un ampio dibattito. Pur rappresentando un rilevante aggravio amministrativo, è cruciale comprendere i limiti della norma, poiché la tracciabilità non è sempre obbligatoria.

La norma di riferimento è l’articolo 1, comma 81, della legge di bilancio 2025 (con estensione al comma 82 per la deducibilità nell’imposta regionale sulle attività produttive), che precisa le spese divenute indeducibili, a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024 (comma 83), se non pagate con strumenti tracciabili (bonifici, carte di credito/debito, app di pagamento elettronico).


Lavoratori autonomi 

Per i lavoratori autonomi, l’articolo 1, comma 81, lettera b), modifica l’articolo 54 del TUIR, introducendo il comma 6-bis, nonostante problemi di coordinamento con la riformulazione dello stesso articolo operata dal D.Lgs. 192/2024. Viene stabilito che le seguenti spese siano indeducibili se non pagate con mezzi tracciabili:

- prestazioni alberghiere;

- somministrazione di alimenti e bevande;

- viaggi e trasporti tramite autoservizi pubblici non di linea.

Tuttavia, l’obbligo di tracciabilità si applica solo se:

1. Le spese sono addebitate analiticamente al committente, con implicazioni rilevanti in caso di insolvenza del committente, secondo il nuovo articolo 54-ter del TUIR.

2. Le spese sono rimborsi analitici per trasferte a dipendenti o ad altri lavoratori autonomi.

Al di fuori di queste situazioni, le spese rimangono deducibili senza tracciabilità. Per esempio, un professionista che sostiene spese per albergo, ristorante o trasporti direttamente per sé stesso può dedurle, nel rispetto delle limitazioni previste dal TUIR.

L’articolo 54-septies conferma che le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili al 75% e comunque per un massimo del 2% degli onorari annui, ridotto all’1% per le spese di rappresentanza.


Imprese 

Anche per le imprese, la tracciabilità obbligatoria non si applica a tutte le spese di trasferta. L’articolo 95, comma 3, del TUIR, modificato dalla legge di bilancio, richiede tracciabilità per:

- spese di vitto e alloggio;

- viaggi e trasporti tramite autoservizi pubblici non di linea.

Questa limitazione riguarda le trasferte effettuate dai dipendenti o i rimborsi analitici a lavoratori autonomi. Al di fuori di tali contesti, restano valide le regole precedenti: ad esempio, il titolare di un’impresa individuale può continuare a dedurre spese alberghiere e di ristorazione senza vincoli di tracciabilità.


Spese di rappresentanza 

Per le imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è stata modificata dall’articolo 108, comma 2, del TUIR, imponendo l’obbligo di tracciabilità. Tuttavia, tale obbligo non si estende ai lavoratori autonomi, poiché non è stato introdotto nell’articolo 54, né nella versione pre né post riforma del D.Lgs. 192/2024.


In sintesi, le nuove disposizioni, pur rappresentando un aumento degli obblighi amministrativi, lasciano invariati i principi di deducibilità in molti casi, richiedendo un’analisi dettagliata per una corretta applicazione delle norme.


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