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Lunedì, 10 Marzo 2025 08:00

Nuove Regole Fiscali sui Rimborsi Spese: Cosa Cambia dal 2025


La riforma dell’articolo 54 del TUIR ridefinisce il trattamento fiscale dei rimborsi spese per i professionisti: niente più ritenuta d’acconto, ma attenzione all’indeducibilità delle spese.

A partire dal 1° gennaio 2025, sono entrate in vigore importanti modifiche al trattamento fiscale dei rimborsi spese per i professionisti, in seguito alla riformulazione dell'articolo 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Principali Novità per i Professionisti in Regime Ordinario

La nuova normativa prevede che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito imponibile del professionista.  Di conseguenza, tali rimborsi non sono più considerati "compensi" e non sono soggetti a ritenuta d'acconto. Parallelamente, le spese sostenute e successivamente rimborsate al professionista diventano indeducibili dal suo reddito professionale.

Eccezioni alla Indeducibilità delle Spese

Le spese sostenute possono essere dedotte dal professionista in specifici casi, tra cui:

  • Il committente è stato assoggettato a procedure di crisi o insolvenza.
  • La procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è risultata infruttuosa.
  • Il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
  • Le spese non sono state rimborsate entro un anno dalla loro fatturazione, a condizione che l'ammontare complessivo del compenso e delle spese sia inferiore a 2.500 euro.

Trattamento IVA e Rimborsi Forfettari

È importante notare che la modifica riguarda esclusivamente l'ambito delle imposte dirette. Pertanto, i rimborsi spese continuano a essere soggetti a IVA, poiché non rientrano tra le somme escluse ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 633/1972. Inoltre, i rimborsi spese a forfait continuano a essere trattati come compensi imponibili e, di conseguenza, le spese effettivamente sostenute restano deducibili secondo le regole previste per le spese di vitto, alloggio e rappresentanza.

Implicazioni per i Professionisti in Regime Forfettario

La nuova normativa non menziona esplicitamente i professionisti in regime forfettario. Pertanto, in assenza di chiarimenti ufficiali, si presume che per questi contribuenti i rimborsi spese, anche se analitici e tracciati, continuino a costituire compenso imponibile, almeno fino a eventuali chiarimenti futuri.

Implicazioni sulla rivalsa previdenziale

Una questione cruciale riguarda l'assoggettamento o meno di questi rimborsi spese alla rivalsa previdenziale. Le interpretazioni attuali suggeriscono che:

  • Professionisti con cassa di previdenza autonoma: la rivalsa previdenziale si applica sull'intero importo soggetto a IVA, che include sia il compenso professionale sia i rimborsi spese analitici. Pertanto, anche se i rimborsi spese non concorrono al reddito imponibile, essi sono inclusi nella base di calcolo della rivalsa previdenziale;
  • Professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS: similmente, la rivalsa del 4% si applica sull'intero importo fatturato, comprensivo dei rimborsi spese soggetti a IVA. È importante notare che, per questi professionisti, la rivalsa costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e, quindi, è soggetta anche a ritenuta d'acconto.

Conclusioni

Dal 1° gennaio 2025 le spese sostenute dal professionista ed analiticamente addebitate e rimborsare dal committente non costituiscono più reddito soggetto a tassazione. Le conseguenze principali sono due:

  • indeducibilità delle spese analiticamente addebitate: rende fiscalmente neutre queste spese;
  • non viene applicata la ritenuta d’acconto sulle spese.

Le spese rimangono comunque imponibili IVA e ai fini della rivalsa previdenziale.

Alla fattura contenente il riaddebito analitico delle spese è consigliabile allegare una nota con il dettaglio delle spese.


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