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Martedì, 10 Aprile 2012 08:21

Verifica delle email del dipendente per fatti illeciti; un punto a favore della chiarezza.

Una interessante sentenza consente al datore di lavoro controlli a posteriori, volti all’accertamento dell’illecito, senza incorrere nella sorveglianza sull’esecuzione del lavoro svolto.

Con una interessante sentenza (che fa storcere la bocca a parecchi “garantisti”), la n. 2722 del 23 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che: allorquando il datore di lavoro controlli la mail del dipendente a posteriori, per accertare se il lavoratore abbia commesso illeciti, non può applicarsi l’art. 4 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

Infatti, in questo caso il datore di lavoro pone in essere una attività di controllo sulle strutture informatiche aziendali, che prescinde dalla semplice sorveglianza sull’esecuzione del lavoro svolto dai dipendenti e collaboratori, ed è giustificata dall’esercizio del legittimo diritto di tutelare il patrimonio dell’impresa.

Tale patrimonio è costituito, non solo dall’insieme dei beni aziendali, ma anche dall’immagine dell’impresa accreditata all’esterno, presso la clientela, i fornitori, ed il pubblico in generale (nel caso specifico, il dipendente aveva diffuso informazioni riservate, traendone vantaggi).

Questa forma di tutela può essere legittimamente esercitata, quindi, con gli strumenti derivanti dai poteri di assoluto controllo del datore sulla struttura aziendale, non essendovi alcuna violazione dello Statuto dei lavoratori.