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Venerdì, 15 Giugno 2012 08:21

Cedolare secca sugli affitti: i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Arrivano nuovi chiarimenti riguardo alla cedolare secca sugli affitti. Con la recente circolare 20/E del 04/06/2012, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta ad alcuni quesiti relativi l'applicazione della tassa piatta sulle locazioni, introdotta dal Dlgs n.23 del 2011 ed ha affrontato, tra le altre, le questioni legate alla revoca dell'opzione, alla comunicazione al conduttore e al versamento dell'acconto.

Revoca dell’opzione- La circolare ricorda che il locatore può revocare l'opzione in qualsiasi annualità successiva a quella in cui è stata esercitata. In attesa del modello ad hoc, come anticipato, fino alla definizione di una modalità di revoca “a regime”, è possibile revocare l’opzione anche in carta libera debitamente sottoscritta contenente i dati necessari all'identificazione del contratto e delle parti e presentarla all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente può anche utilizzare il modello 69 come schema di richiesta della revoca.

Comunicazione al conduttore- La comunicazione preventiva all’inquilino non è necessaria per i contratti di durata inferiore a 30 giorni nell’anno e per quelli nei quali è presente una clausola di rinuncia all’aggiornamento Istat del canone di locazione.

L’opzione per la cedolare secca non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

In particolare, considerato il particolare regime transitorio previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, con riguardo ai casi in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per l’annualità decorrente dal 2011 direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012, la lettera raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore la rinuncia all’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo deve ritenersi tempestiva se inviata entro il 1° ottobre 2012, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011.

Inoltre, se il contribuente non abbia versato l’acconto per l’anno 2011, potrà comunque regolarizzare la sua posizione ed accedere così al regime della cedolare secca mediante il ravvedimento operoso, utilizzando i codici tributo “1992”, per gli interessi, e “8913”, per la sanzione.

Infine, se inviata entro i termini, non occorre “replicare” nelle successive annualità la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011. La cedolare secca, infatti, salvo revoca, è vincolante per tutta la durata del rapporto.

Si può “convertire” il reddito da locazione- Se è stato effettuato il versamento dell’acconto Irpef 2011 tenendo conto del reddito derivante dalla locazione, il contribuente può comunque optare per la cedolare secca, presentando un’istanza di correzione del codice tributo, segnalando di considerare l’importo versato a titolo di acconto Irpef come acconto per la cedolare secca per il 2011. Il maggior versamento dell’acconto Irpef sarà indicato come acconto della cedolare secca, sia nel modello Unico 2012 sia nel 730/2012.

Acconto 2012- Nel caso in cui, per un appartamento affittato e assoggettato a Irpef nel 2011, il proprietario decida di optare per l’imposta sostitutiva a partire da quest’anno, non è tenuto al versamento dell’acconto per tale annualità.

Comproprietario- L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche dal comproprietario non risultante nel contratto di locazione nonché dal coniuge non proprietario relativamente all’immobile confluito nel fondo patrimoniale, in sostituzione dell'Irpef. Di conseguenza quindi, la parte che non compare nel contratto deve esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi (in presenza delle condizioni che lo consentono) o con il modello 69 e inviare la preventiva comunicazione all’inquilino mettendolo al corrente di avere scelto la tassa piatta e di aver, quindi, rinunciato, all’aggiornamento del canone.

Trasferimento di immobile locato- Il nuovo proprietario di un immobile già locato secondo il regime dell’imposta piatta, se intende applicare l’imposta sostitutiva, deve esercitare l’opzione a suo nome presentando il modello 69 entro 30 giorni dalla data del passaggio di proprietà, per qualsiasi motivo esso sia avvenuto (eredità, donazione, acquisto) o, a patto che sussistano le condizioni, direttamente con la dichiarazione dei redditi.
La cedolare secca, infatti, in questo caso, perde l’efficacia per quanto riguarda l’imposta sul reddito (Irpef); ai fini dell’ imposta di registro e bollo invece continua ad avere effetto fino al termine dell'annualità contrattuale.

Scarica e leggi la circolare 20/E del 04/06/2012 dell’Agenzia delle Entrate.