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Giovedì, 12 Luglio 2012 08:21

Ritenute previdenziali: colpa del datore di lavoro se il professionista omette il versamento

La Corte di Cassazione ha emessa la sentenza n. 18100 del 14 maggio 2012 nella quale interviene in merito alle omissioni contributive nel caso in cui il datore di lavoro abbia delegato l’incarico a un professionista del settore.

I giudici ricordano, infatti, che la sede della persona giuridica è per definizione anche il domicilio di lavoro del suo amministratore o legale rappresentante, sicché ogni comunicazione effettuata presso quella sede vale anche per la persona fisica che l'amministra o comunque la rappresenta, a meno che quest'ultima non provi concretamente di non essere venuta a conoscenza, senza sua colpa, del contenuto della comunicazione (Sez. 3, n. 26054 del 14/02/2007 Rv. 237202).

La raccomandata di notifica di omissione, inoltre, deve essere recapitata “presso la ditta recando l'avviso di ricevimento una sigla apposta da colui che ha materialmente ricevuto l’atto”.

“E' pacifico che il conferimento dell'incarico ad un professionista per il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per il delitto di cui all'art. 2, legge 11 novembre 1981, n. 638, incombendo sul medesimo l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (ex plurimis Sez. 3, n. 34619 del 23/06/2010 Rv. 248332)”.

Leggi la sentenza