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Giovedì, 19 Luglio 2012 09:09

Dal 18 luglio, cambiano le regole in caso di dimissioni dei lavoratori

Tra le tante novità introdotte con la riforma del lavoro (c.d. Riforma Fornero) il 18 luglio sono entrate in vigore le nuove regole per le dimissioni dei lavoratori e per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro.

La nuova procedura, non varrà per le lavoratrici in gravidanza e per la genericità dei lavoratori durante i primi 3 anni di vita del bambino; in questi casi la risoluzione del rapporto resterà sospesa sino a che non sarà prodotta la prevista convalida da parte del Servizio ispettivo del Ministero del lavoro.

In tutti altri casi, le dimissioni dovranno essere convalidate dalle DPL o dai Centri per l'impiego, competenti per territorio. In alternativa il lavoratore potrà sottoscrivere una dichiarazione di convalida autografa, in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, inviata telematicamente al  S.I.C.O..

In caso di dimissioni comunicate tramite servizio postale o di indisponibilità immediata della copia della comunicazione telematica di cessazione, il datore di lavoro avrà a disposizione 30 giorni dalla decorrenza delle stesse, per invitare il lavoratore a convalidarle secondo legge.

Ricevuto l'invito, il dipendente avrà solo 7 giorni per recarsi in DPL e convalidare le dimissioni, o per recarsi a sottoscrivere la prevista dichiarazione di convalida presso il datore di lavoro, oppure – ed è questa un’ulteriore novità, non di poco conto - revocare la propria scelta (ed in questo caso il rapporto di lavoro riprenderà regolarmente, come se nulla fosse mai accaduto).

In caso il lavoratore non aderisca alla richiesta del Datore di lavoro, nel rispetto delle modalità e dei predetti termini,  le dimissioni diverranno comunque definitive ed irrevocabili.