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Giovedì, 22 Novembre 2012 09:36

Riduzione intervallo di tempo rinnovo contratti a termine: circolare n°27 del 7 novembre 2012

La legge Fornero sulla Riforma del Lavoro (n. 92 del 28 giugno 2012), entrata in vigore lo scorso 18 luglio, ha riformato diverse regole concernenti il mercato del lavoro

Tra i vari cambiamenti apportati, uno riguarda l'allungamento - di non poco - dell'intervallo di tempo che deve intercorrere tra un contratto di lavoro a termine e il rinnovo dello stesso. Ma la stessa legge contiene una deroga che la circolare ministeriale ha tenuto a delucidare in modo più chiaro.

Prima della succitata legge la "pausa" tra un rinnovo e l'altro era di 10 giorni se la durata del contratto in scadenza era inferiore a 6 mesi; di 20 giorni se il contratto era in scadenza oltre i sei mesi.

Dopo l'entrata in vigore della legge, l'intervallo tra un rinnovo e l'altro è stata allungata a 60 giorni nel primo caso e di 90 giorni nel secondo caso.

Con la circolare n°27 del 7 novembre 2012, il Ministero del lavoro ha "ritrattato" la durata della sospensione del rinnovo tra un contratto a termine e l'altro, riconferendogli una durata di 20 giorni per i contratti inferiori ai sei mesi, e a 30 giorni per i contratti superiori ai 6 mesi: esattamente come era prima.

La circolare così recita: "In primo luogo, gli accordi di livello interconfederale o di categoria ovvero, in via delegata, a livello decentrato, possono ridurre la durata degli intervalli per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate, legate all'avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo eccetera". In tali casi "la contrattazione è sollecitata a regolamentare tali fattispecie proprio in ragione di una possibile iniziativa di carattere sostituivo del Ministero, il quale sempre sulla base delle citate ragioni organizzative qualificate, può agire in via amministrativa con apposito decreto per puntualizzare la casistica di cui sopra", casistica elencata direttamente dalla stessa legge n° 92 del 2012 riportato più avanti.

In realtà, infatti, nell'articolo 1 della legge Fornero, era insita una deroga per quel che riguarda la durata di sospensione contrattuale nella successione di contratti a termine per mansioni equivalenti: "I contratti collettivi possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a 20 giorni e 30 giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato", ossia:

- dall'avvio di una nuova attività;

- dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;

- dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;

- dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;

- dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente e che "in mancanza di un intervento della contrattazione collettiva il Ministero del Lavoro, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 18 luglio 2013), sentite le organizzazioni sindacali e dei datori del lavoro, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente, operano le riduzioni ivi previste".

E non solo: nel comma 1 lettera a dell'articolo 46 bis del Decreto Sviluppo (Dl 83/2012 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134) si legge che l'intervallo riportato a 30 o 20 giorni è applicabile anche "in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". A tal proposito, la circolare n°27 chiarisce che si "rende comunque valida ogni altra ipotesi di riduzione degli intervalli da parte della contrattazione nazionale, territoriale o aziendale, anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi sopra considerati, senza che in tal caso sia però previsto un ruolo sostitutivo del Ministero".

In altre parole, ciò vuol dire che in tutti i casi previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello e per mansioni equivalenti si potranno diminuire le interruzioni per il rinnovo dei contratti a termine a 20 e 30 giorni previo accordo tra le parti sociali, quindi datori di lavoro e sindacati dei lavoratori, settore per settore.

Clicca qui per visionare la circolare: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20121107_Circ_27_07112012.htm