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Martedì, 14 Maggio 2013 09:36

Indennità di malattia: i contributi da versare secondo la sentenza 82 del 2013 della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale si è espressa in merito alla contribuzione di finanziamento dell’indennità di malattia. 

Nello specifico la consulta, con la Sentenza n. 82 del 2013 ha ritenuto illegittima la norma contenuta nell’art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge dall’art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario.

La norma nel sopracitato punto recita: “Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009”.

Per effetto di questo intervento la Corte sottolinea che “ferma restando la norma di interpretazione autentica che escludeva l’obbligo per i datori di lavoro di versare i contributi se avessero provveduto a pagare il trattamento economico di malattia, tale obbligo è stato reintrodotto a partire dal 1° maggio 2011 e, contestualmente, è stato esteso (fino al 30 aprile 2011) il periodo in cui i contributi già versati (indebitamente, perché per il periodo precedente al maggio 2011 continua a valere la norma di interpretazione autentica che esclude l’obbligo di contribuzione) restano definitivamente acquisiti alle casse dell’INPS.

I datori di lavoro, dunque, sono tenuti a erogare il trattamento economico di malattia ai propri lavoratori.