Stampa « Categoria: News

Giovedì, 23 Maggio 2013 09:36

I benefici contributivi del datore di lavoro in caso di assunzione di ex dipendente

 

Il Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito che gli era stato rivolto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro lo scorso 8 marzo e inerente agli incentivi per nuove assunzioni.  

La questione è da ricondursi all’art. 8, comma 9, L. n. 407/1990. 7, e la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro chiarisce nelle ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale.

Nello specifico il Ministero, con l’interpello n.9 risponde che “se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se quindi il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti”.

Nel caso in cui il datore di lavoro assuma “nuovamente, dopo alcuni mesi, un lavoratore part-time a 20 ore settimanali, precedentemente dimessosi e per il quale aveva già beneficiato delle agevolazioni medesime” il beneficio va riconosciuto solo per il periodo residuo “rispetto al limite massimo di fruizione dei 36 mesi, ciò in quanto non vi è stata interruzione dello stato di disoccupazione”.

Per l’art. 4, comma 33, lett. c), L. n. 92/2012 – dell’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 181/2000 non è più valida la “conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione”.