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Martedì, 03 Settembre 2013 13:31

Decreto del Fare, Lovato: come cambia la sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Il 20 agosto è entrato in vigore il Decreto del Fare che prevede alcune importanti modifiche volte a semplificare l'attività professionale degli imprenditori.

Tra queste non è da sottovalutare il testo relativo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CorriereInformazione.it ha chiesto a Fabrizio Lovato, Presidente Nazionale di Federcoordinatori aderente CIFA, di spiegare meglio le novità e i relativi punti di forza e debolezza della normativa.

Semplificazioni in materia di DURC
L’articolo 31 della legge 98/2013 prevede che la validità del DURC, rilasciato per lavori edili, e fino al 31/12/2014, sia di 120 giorni dalla data del rilascio.
Tutti i DURC in vigore alla data del 21/08/2013 (data di entrata in vigore della legge) vedono dunque la loro durata protratta di 30 giorni mentre quelli che erano scaduti a far data del 21/08/2013 restano scaduti.

Sicurezza: semplificazioni su adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro
L'articolo 32 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, prevede semplificazioni su adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro:

Settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali
Viene previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (a cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, datoriali e delle Regioni), dovranno essere individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL. Tale decreto sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali potranno effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste.

Duvri
Per quanto concerne il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, viene previsto che, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali (riferito sia all’attività del datore di lavori committente, sia delle imprese affidatarie o lavoratori autonomi), il datore di lavoro possa, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese.
In questo caso, la misura ha l’obiettivo di spostare l’attenzione dall’adempimento formale a quello sostanziale attraverso l’individuazione di una figura qualificata, che conosce ed è presente sul luogo di lavoro ed è, quindi, in grado di intervenire più efficacemente (rispetto ad un documento) per gestire e coordinare i rischi da interferenze.
Dell’individuazione dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Ovviamente, questa misura non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Sono inoltre stati modificati i parametri per i quali non deve essere predisposto il DUVRI: si è passati da un’indicazione di “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 2 giorni” a “lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini/giorno. I restanti parametri restano i medesimi.

Notifiche preliminari per l’avvio di nuove attività (art. 67)
È previsto, in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali, nonché nelle attività di ampliamenti e ristrutturazioni di edifici industriali, l’invio della notifica preliminare attraverso lo Sportello unico per le attività (insieme all’istanza o alla segnalazione relativa all’avvio delle attività produttive), che provvederà a trasmetterla all’organo di vigilanza.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, saranno individuati, predisposti e approvati dei modelli uniformi per la presentazione della notifica.

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
I termini per effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da 60 a 45 giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura.
In caso di comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, il datore di lavoro si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.
Le verifiche successive sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti pubblici o privati abilitati. In tal modo, sono semplificate le procedure delle verifiche, che attualmente sono estremamente complesse e non agevolano le imprese nell’adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere.

Modificato il campo di applicazione del Titolo IV
Viene precisato come in caso di lavori relativi agli impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché piccoli lavori la cui durata non supera i 10 uomini/giorno e che non presentino i rischi di cui all’allegato XI il titolo IV non trova applicazione.
L’art. 88 viene inoltre integrato con l’indicazione che il titolo IV si applica agli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e alle manifestazioni fieristiche. Verrà inoltre emanato apposito decreto che individuerà le specifiche attività soggette.

Semplificazione dei cantieri temporanei e mobili
Per i cantieri temporanei e mobili, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, sono adottati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.

Formazione e aggiornamento
Per quanto concerne la formazione e aggiornamento di RSPP esterni, RLS, Dirigenti, preposti e lavoratori, vengono eliminate le duplicazioni nella formazione attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e i contenuti di corsi già frequentati. Le modalità per il riconoscimento di questi crediti sono stabilite dalla conferenza Stato-Regioni.

Semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche
È previsto come numerosi obblighi di comunicazione e notifica agli organi di vigilanza in capo al datore di lavoro, possano essere effettuate per via telematica ovvero per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Denuncia infortuni
Attualmente la denuncia degli infortuni è effettuata (obbligatoriamente per via telematica dal 1 luglio) dal datore di lavoro all’Inail, mentre all’autorità di PS, che la trasmette alle ASL, viene generalmente inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. La nuova disposizione prevede che l’INAIL trasmetta le denunce per via telematica all’autorità di pubblica sicurezza, all’ASL e le altre autorità competenti. In questo modo, si garantisce maggiore celerità a denunce fino ad oggi effettuate per posta e si ottempera al principio dell’unificazione delle comunicazioni nei confronti della PA in capo a cittadini e imprese.
La disposizione diventerà operativa 180 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto che prevede le modalità tecniche di funzionamento del sistema informativo per la prevenzione.