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Martedì, 09 Novembre 2021 09:00

Deducibilità fiscale delle perdite su crediti: facciamo il punto della situazione



Come spesso accade la disciplina civilistica e quella fiscale sono "disallineate" fra loro; le perdite su crediti ne sono un tipico esempio, che merita un'attenta disamina.



Nel nostro ultimo articolo abbiamo trattato il tema del recupero crediti (ecco il link), esaminando le possibili alternative a disposizione delle aziende. Oggi ci soffermiamo sul tema delle perdite su crediti sotto l’aspetto della deducibilità fiscale.

Come spesso accade la disciplina civilistica e quella fiscale sono "disallineate" fra loro; le perdite su crediti ne sono un tipico esempio, che merita un'attenta disamina. La normativa fiscale in particolare prevede criteri specifici e alcune limitazioni alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti.

Il fulcro della normativa fiscale in merito è costituito dall'art. 101 del TUIR. Secondo la suddetta norma non possono essere sempre dedotte dal reddito tutte le perdite su crediti, ma è necessaria la presenza di determinate condizioni. Le perdite su crediti che non presentano questi requisiti non sono deducibili dal reddito (ossia non sono ammesse a riduzione della base imponibile) e rappresentano variazioni in aumento da inserire in dichiarazione dei redditi, le quali verranno quindi riprese a tassazione.

L'art. 101 comma 5 del TUIR nello specifico dispone che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da "elementi certi e precisi" e in ogni caso se il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale, o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti, un piano attestato di risanamento o una procedura estera equivalente. Quindi nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale si vanta un credito viene sottoposto a una delle procedure sopracitate, gli elementi "certi e precisi" si considerano sussistenti e la perdita su crediti sarà integralmente deducibile (nel limite della quota non svalutata in precedenza).

Gli "elementi certi e precisi" sono altresì presunti, e perciò non necessitano di documentazione particolare a supporto, per i crediti di "modesta entità" scaduti da almeno 6 mesi. Si considerano crediti di modesta entità quelli di valore non superiore a 2.500 euro, elevati a 5.000 euro per le imprese di più grandi dimensioni. Sempre al comma 5 dell'art. 101 TUIR viene indicato che gli elementi certi e precisi sussistono anche per i crediti prescritti (se la prescrizione non è imputabile all'inattività del creditore) e in caso di cancellazione dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

In assenza degli elementi esposti poc'anzi, per vedersi riconosciuta la deducibilità fiscale delle perdite su crediti, occorre dimostrare l'obiettiva certezza dell’irrecuperabilità del credito. Ciò è possibile mediante la produzione di idonea documentazione, come ad esempio azioni di recupero rimaste infruttuose, un decreto che accerta la latitanza del debitore o la denuncia dello stesso per truffa.

Rriteniamo opportuno far presente che, in una recente pronuncia, la Cassazione ha reso definitivo il recupero a tassazione di una perdita su crediti di una società che si era limitata a inoltrare richieste scritte al debitore, ritenendo inopportuno l'esercizio di azioni legali. In questa circostanza la Cassazione ha spiegato che la rinuncia al credito deve essere giustificata da una effettiva irrecuperabilità dello stesso e che se la rinuncia è volontaria si tratterebbe di un atto di liberalità, il quale non è fiscalmente deducibile.

Sono poi previste delle limitazioni alla deducibilità fiscale delle svalutazioni dei crediti, operate nel rispetto della disciplina civilistica. L’art. 106 TUIR dispone che le svalutazioni dei crediti derivanti da cessione di beni e prestazioni di servizi (crediti commerciali) sono deducibili in ogni esercizio nel limite dello 0,5% del valore dei crediti stessi e fino a quando il fondo svalutazione crediti non raggiunge il 5% dei crediti risultanti dal bilancio. Quando si determina poi l’effettiva irrecuperabilità del credito precedentemente svalutato (in applicazione del principio della prudenza) la perdita sul credito può essere dedotta solo nella parte che non è stata già svalutata.

Per quanto detto finora consigliamo di farsi sempre affiancare da professionisti per la gestione dei crediti insoluti, per evitare pesanti sanzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Il Network OuNet, grazie a un approccio trasversale e interdisciplinare supporta professionisti e aziende sia nella fase operativa di gestione e recupero dei crediti, sia sotto l’aspetto contabile e fiscale.



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