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Giovedì, 02 Dicembre 2021 09:00

Recupero dell’IVA sui crediti insoluti: cosa è cambiato con il D.L. Sostegni-bis


Una buona gestione della liquidità passa anche da questo; con il D.L. Sostegni-Bis sono state riviste le regole da rispettare per recuperare l’IVA relativa ai crediti in sofferenza, per i quali non è più necessario attendere la chiusura delle procedure concorsuali.


Ritorniamo sul tema della deducibilità fiscale delle perdite su crediti, di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa (ecco il link), con un approfondimento circa la possibilità di portare in detrazione l’IVA dovuta su operazioni attive in caso di mancato pagamento del corrispettivo, parziale o complessivo, da parte del cessionario o committente assoggettato a procedure concorsuali.

La disciplina previgente consentiva di emettere la nota di variazione solo nel caso di mancato pagamento conseguente a procedure concorsuali per le quali, e nella misura in cui, sia stata accertata la definitiva infruttuosità, momento che coincide con la chiusura del fallimento o delle attività liquidatorie del concordato preventivo.

Tuttavia l’art. 18 del DL Sostegni-bis (convertito con modificazioni nella L. 23 luglio 2021, n. 106) ha modificato la disciplina della variazione dell’imponibile IVA e del diritto di  recuperare l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive.
Viene infatti specificato che il creditore può portare in detrazione l’imposta a partire dalla data di avvio della procedura, ossia con la sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, ecc.

Contestualmente è altresì previsto l’obbligo di versare nuovamente l’IVA nelle ipotesi in cui, successivamente, tutto o parte del corrispettivo venga incassato.

Tali disposizioni si applicano alle procedure iniziate a partire dall’entrata in vigore del D.L. Sostegni-bis, ossia dal 26 maggio 2021.


Se la vostra azienda si dovesse trovare in una situazione simile non esitate a contattarci, risolveremo insieme ogni dubbio.

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