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Martedì, 22 Novembre 2011 08:21

Obbligo per le società di comunicare la PEC al Registro delle Imprese entro il 29 novembre 2011



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Il 29 novembre 2011 è il termine ultimo per la comunicazione della PEC al Registro delle Imprese da parte delle società così come da art. 6 comma 6 della legge n. 2/2009 di conversione con modificazioni del DL n. 185/2008.

Già obbligatoria per i professionisti iscritti all’albo e per le imprese di recente costituzione iscritte al già citato Registro, la Posta Elettronica Certificata diventa obbligatoria anche per le società costituite entro il 28 novembre 2008 pena una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 206 ai 2.065 euro.

Sono soggette all’obbligo di comunicazione sia le società di capitali, di persone (ss, snc, sas, sapa, spa, srl, società cooperative, ecc.), di professionisti e i consorzi con attività esterna ma non le società consortili.

L’iscrizione della PEC può avvenire online senza oneri in bolli, diritti e tariffe al seguente indirizzo: http://pec-registroimprese.infocamere.it/DPEC_WAR/do/Home.action?x=XXX.

Cosa è la PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).

E’ possibile attivare una casella di PEC servendosi di un qualsiasi gestore purchè faccia parte dell’Elenco pubblico dei Gestori accreditati (http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori).

Benché il servizio PEC presenti forti similitudini con la tradizionale Posta Elettronica, è doveroso dare risalto alle caratteristiche aggiuntive, tali da fornire agli utenti la certezza – a valore legale - dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario.
La Posta Elettronica Certificata ha il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione.
Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.

La Posta Elettronica Certificata garantisce - in caso di contenzioso - l'opponibilità a terzi del messaggio.

Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio:

• E' stato spedito
• E' stato consegnato
• Non è stato alterato

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Nel caso in cui il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consentirà la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Fonte / Source:

 

Corriere Informazione  

 

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