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Martedì, 17 Aprile 2012 08:21

F24, Agenzia delle Entrate: i nuovi codici in caso di appalto di opere o di servizi

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E ha pubblicato i nuovi codici da utilizzare nell’F24 in caso di responsabilità solidale negli appalti pubblici.

La risoluzione, diffusa l’11 aprile, prevede il codice “50” per gli obbligati in solido (ex art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003 ed “ex lege” n. 248/2006) e il codice “51” per l’intervento sostitutivo (ex art. 4 del DPR n. 207/2010 - appalti pubblici).
L’articolo n. 29 del Decreto n. 276, infatti, recita: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.

E’ bene ricordare, inoltre, che “nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.

Leggi la risoluzione n. 34/E

L’elenco completo di tali codici è contenuto nella “Tabella dei codici identificativi”, reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.