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Venerdì, 17 Maggio 2013 09:36

Ministero del Lavoro: le autorizzazioni da richiedere per l’attività di crowdsourcing su internet

 

Il Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito che gli era stato rivolto da Confindustria lo scorso 27 marzo e inerente all’autorizzazione preventiva necessaria per il collocamento professionale.  

La questione è da ricondursi all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003, che regolamenta gli obblighi spettanti alle agenzie per l’espletamento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

In particolare l’associazione degli Industriali ha chiesto alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali se questi adempimenti devono essere espletati anche dalle società che gestiscono siti internet e svolgono l’attività di crowdsourcing

Il Ministero nell’interpello n. 12 ha spiegato che è necessario verificare la natura commerciale dei contratti stipulati. In particolare si legge che "conformemente alle osservazioni innanzi svolte ed in risposta al quesito avanzato si ritiene che non sia necessaria l’autorizzazione preventiva di cui agli artt. 4 e 6, D.Lgs. n. 276/2003 per lo svolgimento dell’attività di crowdsourcing qualora quest’ultima promuova la stipulazione di contratti di natura commerciale tra i quali la compravendita e l’appalto.
Nelle ipotesi in cui l’attività di crowdsourcing involga, invece, la conclusione di contratti d’opera professionale ex art. 2222 c.c., appare necessario richiedere l’autorizzazione ai sensi della citate disposizioni normativa esclusivamente se dalla stipulazione di questi contratti consegua un’attività prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di posizioni lavorative in seno alla sua organizzazione”.