Tuesday, 31 May 2011 11:00
Accertamenti esecutivi dall’01 luglio 2011: normativa da modificare
Il legislatore fiscale, con l'assillante preoccupazione di incassare nel più breve tempo possibile, ha sensibilmente modificato gli istituti dell'accertamento e della riscossione, nel senso di unificarli per creare un nuovo atto amministrativo complesso per il recupero delle somme richieste.
In un primo momento, con il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il legislatore all'art. 29 ha previsto che l'avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,dell'IRAP e dell'IVA emesso dall'Agenzia delle Entrate è immediatamente esecutivo se notificato a partire dall'01 luglio 2011 e relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
In sostanza, in base alla succitata normativa, gli atti di cui sopra diventano immediatamente esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata direttamente in carico agli agenti della riscossione (Equitalia SpA) anche e soprattutto ai fini dell'esecuzione forzata.
In definitiva, l'avviso di accertamento cumula la cartella esattoriale, che non deve più essere successivamente redatta e notificata. Infatti:
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in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei 30 giorni;
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all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
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l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui sopra, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo;
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a partire dal 61° giorno dalla notifica dell'avviso di accertamento, le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora, calcolati a partire dal giorno successivo della notifica degli atti stessi; inoltre, all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive;
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sulle somme dovute non sarà comunque dovuta la sanzione per omesso versamento;
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infine, la dilazione del pagamento (fino a 72 rate) può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.
In ogni caso, il contribuente può sempre chiedere la sospensione amministrativa di cui all'art. 39 DPR n. 602/73 (ipotesi del tutto scolastica).
Il nuovo regime sull'esecutività degli atti non riguarderà, almeno temporaneamente, le situazioni non richiamate dalla norma, come per esempio i tributi doganali, l'imposta di registro, le liquidazioni ed i controlli formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600/73); per tutte le suddette ipotesi (peraltro non tassative) rimane l'obbligo di notificare la relativa cartella esattoriale.
A titolo puramente indicativo, si precisa che il ruolo viene emesso dall'ente creditore ed è costituito da un elenco dei crediti vantati nei confronti dei contribuenti che non hanno provveduto tempestivamente al pagamento di quanto dovuto; a questo elenco viene poi apposto il c.d. "visto di esecutività" e viene trasmesso all'agente della riscossione. Quest'ultimo predispone la cartella di pagamento che viene poi notificata al debitore.
In sostanza, l'agente della riscossione ricopre il ruolo di intermediario tra l'ente creditore ed il contribuente e la cartella di pagamento rappresenta lo strumento primario attraverso il quale opera.
L'intera procedura di riscossione come sopra modificata è altresì applicabile in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ad ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi:
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dell'art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997 (responsabilità patrimoniale del garante);
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dell'art. 68 D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 (pagamento provvisorio del tributo in pendenza del processo tributario); a tal proposito, occorre rilevare l'assurdo che non saranno, invece, esecutive le sentenze relative alle istanze di rimborso dei contribuenti;
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dell'art. 19 D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 n. 472 (esecuzione delle sanzioni).
In tutti questi ultimi tre casi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione di un'apposita raccomandata con avviso di ricevimento.
La suddetta procedura, eccessivamente penalizzante per i contribuenti soprattutto per la tempistica del processo tributario, è stata più volte criticata e per questo, ultimamente, il legislatore con il decreto legge sullo sviluppo (n. 70 del 13/05/2011 in G.U. n. 110 del 13/05/2011, entrato in vigore il 14/05/2011) ha cercato di attenuarne gli effetti negativi stabilendo all'art. 7, comma 1, lett. m, e comma 2, lett. n), quanto segue:
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"Attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno";
"La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati"; -
"In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lett. b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cento venti giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa";
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"La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore";
Rinvio al quadro sinottico allegato (in calce, ndr) al presente articolo, che schematizza la nuova procedura degli accertamenti esecutivi.
Fonte / Source: |
di Maurizio Villani (per visualizzare l'articolo completo, cliccare qui) |
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