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Thursday, 31 March 2022 09:00

Sterilizzazione delle perdite estesa ai bilanci 2021: come comportarsi


Anche per le perdite emerse nel 2021 è previsto il regime di sterilizzazione degli effetti civilistici previsto in origine dal D.L. 23/2020. Vediamo le modalità operative per usufruire di questa opportunità.

La legge di conversione del D.L. 228/2021, il cosiddetto Milleproroghe, pubblicata sulla G.U. del 28 febbraio 2022, n.49 ha esteso alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal D.L. 23/2020.

La deroga, in particolare, prevede la possibilità di rinviare all’assemblea che approva il quinto bilancio successivo (bilancio esercizio 2026) la decisione in merito all’adeguamento del capitale (riduzione, aumento) o alla liquidazione della società, in presenza di perdite superiori a un terzo del capitale sociale o che lo abbiano ridotto al di sotto del limite legale.

ma come fare nella pratica?

Innanzitutto è necessario in qualsiasi caso che gli amministratori (o i sindaci) - nel momento in cui viene rilevata una perdita superiore a un terzo del capitale sociale o che lo riduce al di sotto del limite legale - convochino senza indugio l’Assemblea per prendere i dovuti provvedimenti. L’Assemblea può quindi deliberare di rinviare le decisioni in merito all’adeguamento del capitale alla chiusura del quinto esercizio successivo; fino a quel momento la causa di scioglimento non opera.

Nel verbale dell’assemblea convocata a tale scopo (che potrebbe coincidere con il verbale di approvazione del bilancio) occorre indicare la volontà di voler adottare il regime di sospensione, menzionando brevemente le circostanze che hanno comportato l’insorgere della perdita e le modalità previste per ripianarla negli esercizi seguenti.

Le perdite dovranno, inoltre (allo stesso modo di quelle del 2020), essere indicate in nota integrativa in modo distinto, specificando, in un apposito prospetto, la loro origine nonché le movimentazioni intervenute nell’esercizio. La ratio di tale ultima disposizione è quella di separare le “perdite Covid” le quali godono della temporanea sospensione quinquennale, dalle altre perdite eventualmente conseguite nel corso dello stesso quinquennio, che non possono godere dell’agevolazione.


Giacomobono & Partners è a disposizione per supportarvi in questa fase delicata.




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