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Wednesday, 25 January 2023 08:00

Definizione agevolata degli avvisi bonari con riduzione delle sanzioni



La Legge di bilancio 2023 ha previsto, tra le altre cose, la possibilità di definizione agevolata con sanzioni ridotte delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti.


 L’Agenzia delle entrate effettua ogni anno controlli automatizzati sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti (art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), all’esito dei quali, se vengono rilevati degli errori o dei versamenti mancati, inferiori o tardivi, viene inviata una comunicazione al contribuente. Tale comunicazione rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate.
 Entro 30 giorni dalla comunicazione (in caso di avviso telematico trasmesso all’Intermediario tale termine è esteso a 90 giorni dalla trasmissione dell’avviso) infatti il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo (dal 30% al 10% dell’imposta).

 In alternativa, nello stesso termine di cui sopra, il contribuente può chiedere il riesame degli esiti, segnalando all’Agenzia delle entrate elementi non considerati o erroneamente valutati.

 È inoltre prevista la possibilità di rateizzare l’importo complessivo fino a un massimo di 20 rate trimestrali.

 In questo contesto si inseriscono le modifiche previste dalla Legge di bilancio 2023. In particolare viene stabilito che le somme dovute in seguito ai controlli automatizzati, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, richieste ai contribuenti mediante comunicazioni di irregolarità (36-bis e 54-bis), possono essere oggetto di definizione agevolata con riduzione delle sanzioni al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile) dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.
 La definizione agevolata pertanto riguarda soltanto le imposte e non è applicabile sulle sanzioni relative al mancato o tardivo versamento di contributi previdenziali.

 La definizione agevolata si applica alle comunicazioni ricevute prima dell’entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 (1 gennaio 2023) ma per le quali non è ancora scaduto il termine di 30 giorni e quelle ricevute successivamente a tale data.

 Per procedere in questo senso il contribuente deve ricalcolare la sanzione sull’imposta non versata, lasciando inalterate imposte ed interessi. Una volta rideterminato l’importo totale dell’avviso è possibile procedere al suo pagamento integrale o a rateizzarlo. 

 Sono oggetto di definizione agevolata anche le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023, per comunicazioni 36-bis e 54-bis riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali non si è verificata alcuna causa di decadenza. L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta non versata o versata in ritardo, che residua dopo aver considerato le rate già versate fino al 31 dicembre 2022.

Per supportare i contribuenti in questo calcolo, l’Agenzia delle entrate, nell'attesa che (speriamo) rilasci un tool dedicato, ha messo a disposizione un foglio di calcolo, per ricalcolare l’importo delle rate residue da versare con sanzioni ridotte.

-> scarica il foglio di calcolo <-


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