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Thursday, 27 July 2023 08:00

Sospensione degli ammortamenti anche per i bilanci 2022



Le imprese possono fruire, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, della possibilità della sospensione degli ammortamenti introdotta dal D.L. 104/2020, scegliendo se accompagnare alla sospensione civilistica anche quella fiscale.


Il comma 7-bis dell’articolo 60 del D.L. 104/2020 così dispone: “i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”.

Possono fruirne sia i soggetti che se ne sono avvalsi per gli anni precedenti, sia quelli che non ne hanno ancora beneficiato e intendono farlo per la prima volta nel 2022.

I soggetti ai quali è concessa tale facoltà sono:

  • le società di capitali che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, a prescindere dal tipo di bilancio che redigono (micro, abbreviato, ordinario);
  • I soggetti IRPEF in contabilità ordinaria.

Sono quindi escluse le imprese in contabilità semplificata ed i professionisti. 

La sospensione può essere applicata a:

  • immobilizzazioni materiali;
  • Immobilizzazioni immateriali;
  • Avviamento;
  • Oneri pluriennali.

Con liberà di scelta assoluta, potendo applicare la sospensione soltanto a singole categorie di beni e/o singoli cespiti ammortizzabili.

Per effetto della sospensione si modifica il piano di ammortamento originario:

  • se è possibile aumentare la vita utile del cespite, le quote di ammortamento rimangono le stesse e si allunga il piano di ammortamento in base alle quote sospese;
  • se non è possibile aumentare la vita utile del cespite, le quote sospese sono ripartite ad incremento di quelle residue originariamente previste.

La mancata imputazione a conto economico delle quote di ammortamento non preclude tuttavia la possibilità di dedurre fiscalmente le stesse dal reddito, rendendosi applicabile l’art. 109 del TUIR, il quale al comma 4 ammette la deduzione dei costi che pur non essendo imputati a conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.

Al ricorrere di tale circostanza, nel dichiarativo andrà compilato il quadro RV (non presente nel modello redditi PF) per riallineare i dati di bilancio e quelli fiscali, oltre ad indicare la variazione nel quadro RF.

L’eventuale differenza tra i dati civilistici e quelli fiscali va indicata anche nel modello IRAP, per tenere conto della variazione in diminuzione e in aumento.


Lo Studio Giacomobono & Partners è a vostra disposizione per ogni chiarimento.


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