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Tuesday, 19 September 2023 08:00

Le prestazioni occasionali ex art. 54 bis DL 50/2017: un'opportunità per lavoratori e committenti


Le prestazioni occasionali ex art. 54 bis DL 50/2017 rappresentano una modalità flessibile di lavoro che ha rivoluzionato il panorama dell'occupazione occasionale in Italia. Introdotte dal Decreto Legge 50 del 24 aprile 2017, queste disposizioni hanno creato un'opportunità sia per i lavoratori occasionali che per i committenti, semplificando notevolmente le procedure legate a questo tipo di attività.

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (da non confondere con il lavoro autonomo occasionale) distingue le prestazioni occasionali rese in favore di un soggetto privato, mediante il sistema del “Libretto Famiglia”, dai contratti di prestazione occasionale, utilizzati invece nell’ambito dello svolgimento di un’attività professionale o di impresa. 
La normativa di riferimento è l’art. 54 bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, come da ultimo significativamente modificato dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 342 e seguenti, Legge 29 dicembre 2022, n. 197).

La normativa vigente ha modificato i limiti economici previsti per l’accesso al Libretto Famiglia e al contratto di prestazione occasionale. Attualmente, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro occasionali quando esse diano luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno):

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

A decorrere dal 5 maggio 2023, l’art. 37 del D.L. n. 48/2023 (conv. in L. n. 85/2023) ha innalzato il limite da 10.000 a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi di divertimento, lasciando inalterati i limiti imposti ai prestatori. L’INPS, con la circolare n. 75 del 3 agosto 2023, ha precisato che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono, quale attività primaria e/o prevalente, una tra quelle contrassegnate dai seguenti codici Ateco 2007 (il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese):

  • 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
  • 96.04.20 Stabilimenti termali;
  • 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genereprevisti spettacoli, esibizioni e servizi;
  • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

I compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, da giovani con meno di 25 anni di età, da disoccupati, nonché da percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito sono computati in misura pari al 75% del loro importo ai fini di computo del limite di cui sopra.

Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, nonché all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre, è previsto il diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali come regolati dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (articoli 7, 8 e 9), nonché l’estensione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81).  I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Contratto di Prestazione Occasionale (CPO)

Con il CPO l’utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. La possibilità di utilizzo è riservata ad imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni, ed altri enti di natura privata, nonché alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, comunque nel rispetto dei vincoli economici e del limite di durata previsti.

La legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha esplicitamente esteso, dal 1° gennaio 2023, la possibilità di utilizzo di questo contratto anche alle “attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 93.29.1.” sempre, ovviamente, nei limiti economici e dimensionali previsti dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017.

Per l’utilizzo di questa forma semplificata di prestazioni lavorative sono previste, tuttavia, alcune preclusioni. È infatti vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori per le attività lavorative rese dai pensionati, giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
  • da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai pensionati, giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;
  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Quanto al compenso, la misura minima oraria è pari a 9 euro, ad eccezione del settore agricolo per il quale il compenso minimo corrisponde all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dalla contrattazione collettiva.


Libretto di famiglia

Per quanto attiene al Libretto Famiglia, l’utilizzatore può acquistare, attraverso la piattaforma informatica dedicata dell’INPS, un libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di: piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare; le attività svolte “steward” negli impianti sportivi, come da Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, limitatamente alle società sportive. Inoltre, mediante il Libretto Famiglia viene anche erogato il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, oppure per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è pari a 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. I contributi previdenziali e assicurativi, per ciascun titolo di pagamento erogato, sono interamente a carico dell’utilizzatore. 


Lo Studio Giacomobono & Partners è a vostra disposizione per ogni chiarimento.


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