Print « Category: News

Wednesday, 11 October 2023 08:00

La rivoluzione nella gestione delle operazioni con l'estero: Documenti XML TD17, TD18 e TD19


A partire dal 1 luglio 2022, un importante cambiamento è entrato in vigore nel panorama delle transazioni commerciali con paesi esteri. Tutti i dati relativi a tali scambi devono essere acquisiti e trattati nel formato standard XML e devono transitare attraverso il "Sistema di Interscambio" (SDI).


 Nel caso di fatturazione attiva nei confronti di soggetti non residenti si adempie al nuovo obbligo attraverso l’emissione di fatture elettroniche, mentre per le fatture passive ci dovrà essere l’emissione, da parte del cessionario/committente, di un documento elettronico di tipo TD17, TD18 o TD19, in base alla tipologia di operazione.

A norma dell’articolo 17, comma 2, del D.p.r. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile (o reverse charge) si rende applicabile a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito. Quest’ultimo, in qualità di debitore dell’imposta è tenuto ad assolvere il tributo secondo due modalità differenti a seconda che il fornitore sia o meno un soggetto comunitario e più in particolare:

  • mediante emissione di autofattura laddove il fornitore sia un soggetto stabilito in uno Stato extra-UE;
  • mediante integrazione della fattura ricevuta dal fornitore, qualora questo sia un soggetto stabilito in un altro Stato UE. 

Inversione contabili per acquisti da soggetti extra-UE

In caso di acquisto da soggetto stabilito fuori dal territorio UE, il cessionario/committente dovrà emettere un’autofattura in un unico esemplare.

Sarà poi necessario procedere alla generazione di un file XML, da trasmettere al SDI, con codice:

  • TD17 (“Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”), nel caso di servizi ricevuti ovvero
  • TD19 (“Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 co. 2 del DPR 633/72”), nel caso di acquisto di beni.

Tale documento sarà recapitato solo al cessionario/committente e verrà utilizzato dall’AdE per la predisposizione dei registri IVA precompilati.

L’autofattura deve essere emessa:

  • entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione nel caso di acquisto di beni mobili o immobili presenti nel territorio dello Stato ovvero per le prestazioni di servizi non “generiche” rilevanti in Italia;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nelle ipotesi di prestazioni di servizi “generiche” ricevute. 

Inversione contabili per acquisti da soggetti UE

In caso di acquisti da soggetti UE, il cedente/prestatore emetterà una fattura senza indicazione dell’imposta; il cessionario/committente, una volta ricevuta, dovrà integrarla con l’indicazione dell’aliquota e relativa imposta. Successivamente va emesso un documento elettronico XML di tipo TD17 o TD18 rispettivamente per le prestazioni di servizi o le cessioni di beni (intracomunitarie).

Come nel caso precedente, il documento verrà recapitato al solo cessionario/committente.


Acquisto di beni situati sul territorio italiano

Quando si acquistano beni da soggetti stabiliti all’estero non è sempre detto che anche il bene sia situato nello stesso luogo, pertanto occorre verificare:

  • le generalità del fornitore, se questo risulta essere una stabile organizzazione di un soggetto estero l’operazione deve essere trattata alla stregua di una casistica nazionale, con fattura elettronica e regolare esposizione dell’IVA;
  • nel caso di fornitori stabiliti all’estero, anche se in possesso di una partita IVA italiana, dobbiamo verificare la provenienza della merce, la quale potrebbe essere già presente sul territorio nazionale.

In questo caso occorrerà integrare la fattura (se fornitore intracomunitario) o emettere autofattura (se extra-UE) ed inviare il documento integrativo elettronico con tipo documento TD19.

Le fatture che rientrano in questa casistica non sono sempre facili da individuare, in quanto potrebbe mancare l’indicazione della provenienza dei beni. Solitamente però viene indicato il riferimento all’articolo 17, comma 2, del D.p.r. 633/1972 o il riferimento all’articolo 194 della Direttiva 2006/112/CE.


Lo Studio Giacomobono & Partners è a vostra disposizione per ogni chiarimento.


Image by jannoon028 on Freepik