Wednesday, 22 November 2023 08:00
Nuove Linee Guida per l'Antiriciclaggio e l'Individuazione dei Titolari Effettivi nelle Società di Capitali
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria hanno recentemente pubblicato una serie di FAQ finalizzate a fornire chiarezza sui criteri di individuazione del titolare effettivo e sulla comunicazione delle informazioni al Registro Titolari Effettivi. |
Uno degli aspetti chiave affrontati nelle FAQ riguarda l'applicazione del criterio del controllo, che è da considerarsi solo in via subordinata nei casi in cui la struttura proprietaria di una società di capitali non consenta di identificare chiaramente la persona fisica o le persone fisiche a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente.
In conformità con l'articolo 20, comma 1, del D.lgs n° 231/07 (Disciplina Antiriciclaggio), il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente o il suo controllo. Le istituzioni coinvolte hanno fornito specifiche indicazioni sull'ordine di applicazione dei criteri di "proprietà" e "controllo" per individuare i titolari effettivi nelle società di capitali.
Viene precisato che, quando vi è una situazione di proprietà diretta o indiretta da parte di una o più persone fisiche, queste devono essere considerate titolari effettivi (articolo 20, comma 2, D.lgs n° 231/07). Il "criterio del controllo" è da utilizzare solo in via subordinata, quando l'analisi della struttura proprietaria non permette di individuare chiaramente i soggetti a cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente (articolo 20, comma 3, D.lgs n. 231/07).
È importante notare che la detenzione di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale da parte di una persona fisica costituisce una "proprietà diretta", mentre la detenzione di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale attraverso società controllate, società fiduciarie o per interposta persona è considerata "proprietà indiretta".
Per quanto riguarda il criterio del controllo, si fa riferimento al controllo della maggioranza dei voti in assemblea, al controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante o all'esistenza di vincoli contrattuali particolari che consentano di esercitare un'influenza dominante.
Nel caso in cui l'applicazione di entrambi i criteri precedenti non permetta di identificare il titolare effettivo, si applica il "criterio residuale" di cui all'articolo 20, comma 5. Secondo questo comma, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente diverso dalla persona fisica.
A pochi giorni dalla scadenza (11 dicembre p.v.) per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva, stabilita dall'articolo 21 del D.lgs n° 231/07 e dal D.M. n° 55 dell'11 marzo 2022, le società di capitali e altri soggetti obbligati sono incoraggiati a consultare le nuove FAQ. Queste forniscono ulteriori dettagli che si aggiungono alle informazioni già disponibili sul portale "Titolare Effettivo" del Registro Imprese, contribuendo alla sensibilizzazione dei soggetti obbligati nell'ambito delle disposizioni antiriciclaggio. Il Registro, attivo dal 10 ottobre scorso, mira a facilitare le attività di contrasto ai fenomeni criminali da parte delle autorità competenti e a ottimizzare le verifiche degli operatori obbligati, consentendo loro l'accesso alle informazioni contenute nel Registro per l'identificazione del titolare effettivo.
Lo Studio Giacomobono & Partners è a vostra disposizione per ogni chiarimento.
Fonte / Source: | Cristiano Creo |
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