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Wednesday, 20 December 2023 08:00

Omaggi natalizi: trattamento ai fini IVA e reddituali



Durante le festività natalizie è consuetudine offrire omaggi ai propri clienti o dipendenti. Riepiloghiamo brevemente come andrebbero correttamente trattate ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette.


Il trattamento fiscale degli omaggi varia in base ai seguenti due criteri:

  • Se il destinatario degli omaggi è un cliente o un dipendente;
  • Se i beni offerti in omaggio sono oggetto o meno dell’attività d’impresa.

Beni non oggetto dell’attività d’impresa ceduti ai clienti

Sicuramente una delle fattispecie che si verifica più di frequente, pensiamo ad esempio al classico cesto di natale.

Per i beni che NON sono oggetto dell’attività d’impresa la cessione è sempre esclusa da IVA, mentre l’imposta assolta all’atto dell’acquisto è:

  • Detraibile: se il costo unitario degli omaggi è inferiore a 50 euro;
  • Indetraibile: se il costo unitario è superiore a 50 euro.

All’atto della cessione non è richiesta l’emissione di un documento fiscale, ma sarebbe opportuno e preferibile mettere un documento di trasporto indicando come causale che si tratta di omaggi.

Anche ai fini della deducibilità fiscale, se il costo unitario è inferiore a 50 euro, la deducibilità è piena. Al superamento dei 50 euro di valore unitario dei beni offerti in omaggio, vengono considerati come spese di rappresentanza e pertanto deducibili secondo le seguenti soglie:

  • Fino a 10 milioni di euro di ricavi: 1,5% dei ricavi e altri proventi;
  • da 10 fino a 50 milioni di euro di ricavi: 0,6% dei ricavi e altri proventi;
  • sopra i 50 milioni: 0,4% dei ricavi e altri proventi.

Per i lavoratori autonomi invece la deducibilità è limitata nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta


Beni non oggetto dell’attività d’impresa ceduti ai dipendenti

Gli omaggi ai dipendenti non rilevano ai fini IVA, pertanto l’IVA assolta sugli acquisti di beni destinati ad essere omaggiati ai dipendenti sarà sempre indetraibile, a prescindere dal costo dei beni stessi. Per la cessione vi è l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA e non va emessa fattura.

Sono deducibili da un punto di vista IRES e IRPEF, ma indeducibili ai fini IRAP, in quanto inclusi tra i costi per il personale.

Se oggetto di cessione sono beni diversi da oggetti, come ad esempio servizi (pranzi, cene, ricevimenti, ecc.), si tratta di spese di rappresentanza, a meno che l’evento non sia riservato ai soli dipendenti.

Di conseguenza, se la cena è organizzata solo per i dipendenti va trattata alla stregua delle spese per alberghi e ristoranti, con deduciblità al 75% e indeducibile ai fini IRAP.

Se alla cena partecipano i clienti, è qualificabile come spesa di rappresentanza, e dunque deducibile al 75% e sempre nel limite massimo delle soglie sopraindicate.


Cessione gratuita di beni oggetto dell’attività d’impresa

La cessione gratuita di beni la cui produzione o la cui commercializzazione è finalizzata l'attività dell'impresa è soggetta ad IVA indipendentemente dal costo unitario.

Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad IVA.

Solitamente, con riguardo agli omaggi non viene effettuata la rivalsa, in quanto si andrebbe a richiedere il pagamento dell’IVA al cliente cui l’omaggio stesso è destinato. Pertanto, in linea generale, l’IVA rimane a carico del cedente e costituisce per questi un costo indeducibile.

È possibile l’emissione di una fattura con applicazione dell’IVA, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’IVA ex articolo 18 del D.p.r. 633/1972”.

È possibile in alternativa emettere un’autofattura per omaggi con codice documento TD27 specificando che si tratta di auto fatturazione per omaggi, indicando il soggetto omaggiante sia come cessionario che come cedente. La fattura dovrà essere annotata solo sul registro IVA vendite, e la relativa imposta deve essere versata. Anche in questo caso il soggetto omaggiante si fa carico dell’IVA, ma non può portare in deduzione il relativo costo.

L’ultima possibilità consiste nella tenuta del registro degli omaggi, non soggetto a bollatura, ma le cui pagine devono essere progressivamente numerate, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate con indicazione della corrispondente imposta sul valore aggiunto e i dati dei cessionari. L’IVA emergente dal registro omaggi deve concorrere alla liquidazione di periodo.

Quanto detto sinora vale nel caso in cui il soggetto omaggiante abbia detratto l’IVA assolta sugli acquisti dei beni destinati ad essere omaggiati, o abbia detratto l’IVA afferente ai costi di produzione degli stessi.

Nel caso in cui, invece, l’IVA sugli acquisti non sia stata portata in detrazione, la successiva cessione gratuita è fuori campo IVA, ex articolo 2, comma 2, nr. 4 del D.P.R. 633/1972.


Lo Studio Giacomobono & Partners vi augura buone feste.



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